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Il decreto “Orlando” sul PCTby Studio Legale Padula

Dopo una attesa durata qualche giorno (ed alcune notti), è stato finalmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (n. 144 del 24/06/2014), il decreto legge (n. 90) contenente “misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari“.

Tra le predette “misure”, quelle previste dal Capo II (art. 44 e ss.) si occupano specificamente del PCT, conformemente a quanto già preannunciato dal ministro Orlando nella propria lettera del 10/06/2014 (e per tale ragione ci riferiremo specificamente a tali norme parlando di “DL Orlando”), disponendo in particolare quanto segue.

1) Il PCT a partenza modulata.
Modificando in extremis l’art. 16 bis del DL n. 179/2012, il DL “Orlando” (art. 44, co. 1) prevede che il PCT sarà obbligatorio per i procedimenti instaurati in Tribunale a far data dal 30 giugno 2014, mentre per quelli già pendenti a tale data il PCT sarà facoltativo fino al 30 dicembre 2014 (per diventare obbligatorio dal 31/12/2014): la norma si premura di precisare, forse inutilmente, che chi si avvale di tale facoltà di deposito telematico, non è poi obbligato a depositare anche in cartaceo. Con riferimento ai procedimenti già pendenti al 30/06/2014, sono opportune due precisazioni: 1) anche per essi, è possibile anticipare l’obbligatorietà del PCT mediante DM Giustizia (co. 2 art. 44 cit.); 2) probabilmente (ma l’interpretazione è discussa e discutibile) la facoltatività del deposito telematico non è generalizzata ma subordinata ai decreti emanati dalla DGSIA ai sensi dell’art. 35 DM n. 44/2011, visionabili per ciascun ufficio giudiziario sul portale dei servizi telematici del ministero: ciò significa, ad esempio, che nei procedimenti di cognizione già pendenti al 30/06/2014 avanti al Tribunale di Modena sarà possibile depositare facoltativamente tramite PCT esclusivamente le comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 190 cpc, come appunto stabilito nel relativo decreto DGSIA.; altrettanto esemplificativamente, quella facoltà di deposito telematico non sarà esercitabile in quei Tribunali che non hanno ricevuto dalla DGSIA alcuna autorizzazione al deposito di atti di parte in via anticipata rispetto all’originaria data del 30 giugno 2014.

2) PCT obbligatorio anche per le Corti d’appello.
Introducendo il comma 9-ter all’art. 16 bis DL 179/2012, il DL “Orlando” cit. (art. 44 co. 2) stabilisce che “A decorrere dal 30 giugno 2015 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi alla corte di appello, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche“, fatta salva la possibilità di anticipare detta data mediante “uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l’Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell’ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione”.

3) I difensori delle pubbliche amministrazioni.
Modificando l’art. 16 bis del DL n. 179/2012, il DL “Orlando” cit. prevede altresì (art. 44 co. 2) che l’obbligo del PCT non riguarderà le pubbliche amministrazioni che sono costituite in giudizio personalmente a mezzo dei propri dipendenti (si pensi alle impugnazioni delle contravvenzioni al codice della strada nonché alle ipotesi di cui all’art. 116 co. 3 codice di rito amministrativo).

4) La sottoscrizione del verbale di udienza.
Modificando l’art. 126 co. 2 cpc e l’art. 207 co. 2 cpc, il DL “Orlando” cit. (art. 45) elimina l’obbligo di sottoscrizione del verbale da parte dei terzi (ad es., testi, CTU). Previsione assai opportuna, se si pensa al c.d. verbale d’udienza telematico e alle difficoltà (o addirittura impossibilità) per i terzi di sottoscrivere digitalmente detto verbale, con soluzioni variamente adottate dai vari protocollo PCT in sede locale.

5) La comunicazione di cancelleria della sentenza.
Modificando l’art. 133 co. 2 cpc, il DL “Orlando” cit. (art. 45) dispone che la comunicazione di cancelleria avente ad oggetto la sentenza, non è limitata al solo dispositivo ma alla versione integrale della sentenza stessa (ciò si coordina con quanto stiamo per vedere a proposito dei poteri di autentica degli avvocati).

6) Le notifiche telematiche in proprio: l’autorizzazione del COA e le marche.
Modificando l’art. 1 L. n. 53/1994, il DL “Orlando” cit. (art. 46) elimina il pre-requisito dell’autorizzazione del COA di appartenenza per poter effettuare notifiche in proprio a mezzo PEC. Tale modifica si è resa necessaria a seguito della recente giurisprudenza in tema di avvocato extra districtum, come scritto qua: agli stessi fini, si è opportunamente precisato che le notifiche in cancelleria si effettuano solo quando non sia possibile, per causa imputabile al solo destinatario, la notificazione a mezzo PEC. Coerentemente, è anche abolito l’obbligo di indicare nella relata di notifica telematica l’autorizzazione del COA di appartenenza (art. 3 bis, co. 5, lett. b, L. n. 53/1994), perché appunto non più obbligatoria. Altrettanto opportunamente, si è abolito il riferimento ai presupposti per ottenere l’autorizzazione del COA (art. 7 L. n. 53/1994): gli avvocati potranno quindi notificare in proprio a mezzo PEC non solo senza bisogno di essere autorizzati dal COA, ma anche se sottoposti a procedimento disciplinare ovvero se questo si sia già concluso con una sanzione pari almeno alla sospensione. Infine, modificando l’art. 10 L. n. 53/1994, il DL “Orlando” cit. elimina l’obbligo di corrispondere le marche per le notifiche telematiche in proprio.

7) L’orario del deposito.
Modificando il comma 7 bis all’art. 16 bis DL n. 179/2012, il DL “Orlando” cit. (art. 51, co. 2) stabilisce che il deposito telematico può essere effettuato entro le ore 24 del giorno di scadenza, così espressamente superando il disposto di cui all’art. 13 DM 44/2011, che prevedeva –forse illegittimamente– il termine anticipato delle ore 14.

8) Il deposito di buste multiple.
Il DL “Orlando” cit. (art. 51, co. 2) stabilisce che, nel caso in cui il “peso” dei file da depositare telematicamente ecceda il limite di capacità della busta (30 MB, che si riducono di fatto a circa 25 MB se si considera il file XML ed il peso aggiuntivo delle firme digitali e della relativa criptazione), si può procedere ad un invio di buste multiple, che devono considerarsi tempestive se depositate (tutte) entro il termine (ore 24 del giorno di scadenza).
La previsione de qua, conforme a quanto già stabilito dalle prassi locali, è comunque assai opportuna, giacché i protocolli PCT dei vari tribunali, se erano sicuramente idonei a risolvere il problema delle memorie 183 cpc (stabilendo che l’ultima busta multipla va depositata entro il termine di decadenza), non erano invece sufficienti a risolvere il problema relativo ad esempio al deposito multiplo dell’atto di costituzione in giudizio nel rito del lavoro, potendo infatti ritenersi che il deposito della prima busta integrasse e consumasse la costituzione in giudizio ditalché i depositi successivi fossero da considerarsi tardivi: l’espressa previsione normativa risolve ora il problema con buon senso (che però finora non bastava a derogare senz’altro alla legge neppure se inserito in best practices).

9) Il potere di autentica delle copie.
Introducendo il comma 9 bis all’art. 16 bis DL n. 179/2012, il DL “Orlando” cit. (art. 51, co. 2) stabilisce che i file degli atti e dei provvedimenti (quindi non pure dei documenti) presenti nel fascicolo d’ufficio informatico “equivalgono all’originale” ed il difensore (oltre che l’ausiliare del giudice) può attestarne la conformità ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo stesso, con la conseguente possibilità di essere direttamente utilizzati ai fini ad esempio della notifica. Molto opportunamente, lo stesso articolo prevede che detta operazione di autentica è esente dal pagamento delle marche per copia.

10) Per le altre novità, introdotte in sede di conversione in legge del DL in parola, consulta questo articolo.

Le modifiche del DL abortite prima di vedere la luce in Gazzetta Ufficiale
(e poi reintrodotte in sede di conversione del DL)

Rispetto alla bozza di DL circolata informalmente nei giorni immediatamente precedenti alla pubblicazione in GU del decreto stesso, si rileva la mancata approvazione finale delle seguenti modifiche, poi opportunamente reintrodotte in sede di conversione del DL stesso.

11) La PEC da indicare nel cappello dell’atto di costituzione in giudizio.
La bozza del DL “Orlando” cit. aveva inizialmente previsto l’eliminazione dell’obbligo per il difensore di indicare nell’atto di costituzione in giudizio la propria PEC (ex art. 125 cpc) ai fini delle comunicazioni di Cancelleria a pena di una sanzione rapportata al contributo unificato, come previsto dall’art. 13 co. 3 bis DPR 115/2002 (sanzione di cui coerentemente si prevedeva l’abrogazione da parte della medesima bozza del DL “Orlando” cit.).
La modifica in parola, poi abortita nella versione definitiva del DL approdata in GU, sarebbe stata opportuna, giacché le comunicazioni di cancelleria vengono effettuate alla PEC risultante dal REGINDE, sicché quell’obbligo era non solo inutile (nella parte in cui imponeva di indicare un indirizzo PEC uguale a quello del REGINDE), ma addirittura dannoso (nella parte in cui ingenerava nell’avvocato l’erroneo affidamento che avrebbe ricevuto le comunicazioni di cancelleria a quell’indirizzo e non a quello risultante dal Regine ove diversi: si pensi all’ipotesi in cui l’avvocato cambi la PEC al di fuori della finestra temporale consentita per le modifiche del Reginde, cioè dal 1° al 31 gennaio e dal 1° al 31 luglio).
AGGIORNAMENTO: L’eliminazione dell’obbligo in parola è stata ripristinata in sede di conversione, come riportato in questo articolo.

12) Il tempo delle notifiche telematiche.
La bozza del DL “Orlando” cit. aveva introdotto l’art. 16 septies DL n. 179/2012, stabilendo -a mo’ di interpretazione autentica- che l’art. 147 cpc si sarebbe applicato alle notifiche telematiche in proprio, le quali pertanto si sarebbero potute effettuare dalle 7 alle 21. La previsione de qua -poi come detto abortita prima di vedere la luce in Gazzetta Ufficiale- era opportuna, come auspicato in questo articolo. Tale mancata previsione lascia quindi aperta la questione se l’aert. 147 cit. si applichi o meno alle notifiche telematiche in proprio.
AGGIORNAMENTO: La previsione in parola è stata ripristinata in sede di conversione, come riportato in questo articolo.

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Mappa concettuale sulle novità introdotte dal DL “Orlando” sul PCT
(clicca sull’immagine per ingrandirla)

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L’Agenzia delle Entrate lancia “l’elimina code online”by Studio Legale Padula

i Marina Crisafi – Addio alle intere mattinate in coda presso gli uffici agognando la chiamata del proprio “numero” per effettuare operazioni fiscali, consegnare documenti o conoscere la situazione debitoria.

L’Agenzia delle Entrate ha attivato il servizio “elimina code online” per consentire agli utenti di prenotare il proprio turno direttamente via web recandosi presso l’ufficio nell’orario e nel giorno stabiliti.

In sostanza, il funzionamento del servizio virtuale è del tutto simile a quello fisico, con una differenza: tutti coloro che hanno necessità di recarsi presso l’ufficio territoriale dell’agenzia per il disbrigo di una serie di pratiche e servizi potranno acquisire il biglietto online, scegliendo sede, giorno e ora desiderati, recandovisi soltanto quando è il momento del proprio turno, evitando attese inutili presso gli sportelli.

I web-ticket potranno essere prenotati dalle ora 6:00 di ogni giorno, fino ad esaurimento della disponibilità, selezionando anche il servizio per il quale si necessita assistenza (nell’ambito della vasta gamma proposta), semplicemente seguendo il percorso guidato e compilando l’apposito form sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Una volta inviata la richiesta, il web-ticket arriverà via mail e potrà essere stampato e presentato in ufficio.

Ma attenzione, è inutile fare i furbi, l’elimina code è valido soltanto nell’arco della giornata in cui è stato richiesto e va utilizzato a partire dall’orario indicato nella prenotazione.

Fonte: L’Agenzia delle Entrate lancia “l’elimina code online”
(www.StudioCataldi.it)

Riforma giustizia: più facile il pignoramento dei veicoli grazie alla nuova procedura e all’accesso del creditore alla banca dati del PRA.by Studio Legale Padula

Tra le novità più interessanti emerse in sede di conversione del d.l. n. 132/2014, che nelle prossime ore, dopo il voto di fiducia della Camera, diventerà probabilmente legge dello Stato, riguarda le nuove misure sul pignoramento degli autoveicoli, finalizzate a semplificare la procedura e il conseguente recupero del credito.

Alla possibilità per il creditore di accedere alle banche dati del pubblico registro automobilistico, potendo individuare facilmente i mezzi intestati al debitore, prevista dall’art. 492-bis introdotto dal testo originario del decreto giustizia, si aggiunge infatti la nuova procedura inserita dal maxiemendamento per il “pignoramento e la custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi”.

La lett. d-ter dell’art. 19 del d.l. n. 132/2014 introduce, infatti, nell’ordinamento il nuovo art. 521-bis che dispone che il pignoramento dei veicoli (auto, moto e rimorchi) si esegua mediante notificazione al debitore di apposito atto, contenente gli estremi identificativi del mezzo e l’intimazione di consegnarlo, unitamente ai relativi documenti di proprietà, entro 15 giorni all’Istituto di vendite giudiziarie, operante nel circondario del luogo dove il debitore stesso abbia la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

 Se, scaduto il termine il debitore non ottempera, interverranno gli organi di polizia che, accertata la circolazione del bene pignorato, procederanno al ritiro della carta di circolazione, dei titoli e dei documenti di proprietà nonché a consegnare il bene pignorato all’Ivg.

Nel frattempo, il creditore dovrà trascrivere l’atto nei pubblici registri, depositando nella cancelleria del tribunale competente, nota di iscrizione a ruolo e copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione, entro trenta giorni dalla comunicazione di avvenuta consegna del mezzo da parte dell’IVg, pena la perdita di efficacia del pignoramento stesso.  

Per l’applicazione pratica della nuova procedura, tuttavia, dovrà attendersi il decorso del 30° giorno dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Fonte: Riforma giustizia: più facile il pignoramento dei veicoli grazie alla nuova procedura e all’accesso del creditore alla banca dati del PRA
(www.StudioCataldi.it)

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