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Atti e accertamenti firmati da non dirigenti. Le sentenze che annullano gli accertamenti e le cartelle diventano numerose.by Studio Legale Padula

Dopo le pronunce della CTP di Legge vi è ora un pronuncia della CTR della Lombardia

dott.ssa Floriana Baldino 

Dopo quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 37 del 25/02/2015, si moltiplicano le sentenze delle Commissioni tributarie  di primo grado e di secondo grado che, uniformandosi a quanto stabilito dalla Suprema Corte, annullano gli avvisi di accertamento firmati da quei funzionari che firmano nella qualità di dirigenti dell’Agenzia dell’Entrate ma non risultano essere nell’elenco ufficiale dello stesso Ufficio (ovvero dell’ Agenzia).

Le sentenze sono la n.  1789-02-15 e la 1790-02 -15 della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, poi c’è stata la sentenza di primo grado della CT di Milano, ed ora anche il secondo grado della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sent.2184/2015 del 19.05.2015 CTR Lombardia appunto, che si è uniformata alla giurisprudenza, si potrebbe dire, ormai maggioritaria.

Gli atti emessi dai dirigenti illegittimi dell’Agenzia delle Entrate sono radicalmente nulliINESISTENTI.

Vero è che le sentenze di primo e di secondo grado delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali  non sono vincolanti, e sicuramente attenderemo con ansia la pronuncia della suprema Corte di Cassazione che sicuramente non tarderà ad arrivare in quanto sarà chiamata a pronunciarsi sul  ricorso che depositerà l’Agenzia delle Entrate.

Gli effetti della sentenza ovviamente non si limitano solo agli avvisi di accertamento ma coinvolgono e trascinano nella nullità di fatto, anche i successivi atti emessi da Equitalia, ovvero le loro cartelle di pagamento.

Altri articoli su questo argomento:

» Corte costituzionale: nulli gli atti dell’Agenzia delle Entrate e nulle le cartelle Equitalia firmate e trasmesse da ‘dirigenti di fiducia’ – Dott.ssa Floriana Baldino

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Fonte: Atti e accertamenti firmati da non dirigenti. Le sentenze che annullano gli accertamenti e le cartelle diventano numerose.
(www.StudioCataldi.it)

Annullamento delle cartelle e degli accertamenti dell’Agenzia delle Entrate. Le prime sentenze dopo la Corte Costituzionale.by Studio Legale Padula

Annullamento delle cartelle e degli accertamenti dell’Agenzia delle Entrate. Le prime sentenze dopo la Corte Costituzionale.

dott.ssa Floriana Baldino

Arrivano le prime pronunce delle Commissioni tributarie che annullano gli atti firmati dai falsi dirigenti delle Agenzie delle Entrate dopo l’ormai nota sentenza n. 37/2015 della Corte costituzionale.

La prima sentenza in assoluto in realtà risale al 2013 ed annullò le cartelle emesse dall’Agente di riscossione a seguito di atti di iscrizione a ruolo di imposte firmati da soggetti privi del potere di sottoscriverli. Fu la CTP di Messina, con la sent. n. 128/2013 a decidere in tal senso.

Nel caso di specie, era successo che il tribunale del Lavoro, aveva sospeso l’efficacia di una delibera, Delibera n. 2010/180679 del 27.12.2010, di conferimento dell’incarico a dirigente nei confronti di un dipendente dell’Agenzia delle Entrate di Messina.

Nonostante ciò, il presunto Direttore continuava a firmare gli atti di iscrizione a ruolo dei tributi che divenivano poi cartelle esattoriali.

Il contribuente, che aveva ricevuto una cartella firmata dal falso dirigente, ha visto accogliere le eccezioni ivi sollevate nel suo ricorso e la sua cartella venne annullata.

Lo scandalo dei “falsi dirigenti nominati presso le Agenzie delle Entrate aveva fatto poi il giro d’Italia.

Oggi la storia si ripete anche dinanzi alla CTP di Milano, con la sentenza n. 3222/25/15, depositata il 10.04.2015, sentenza che ha trovato il totale accoglimento delle eccezioni sollevate dal contribuente.

In primis ed in via del tutto assorbente, il contribuente aveva eccepito l’ illegittimità dell’atto in relazione alla sottoscrizione dello stesso, apposta da soggetto non abilitato.

Si legge nella sentenza: “La ricorrente ha prodotto in giudizio ampia documentazione atta a comprovare che colui che ha firmato l’avviso di accertamento impugnato ………………. ma non era munito del potere di sottoscrivere gli atti in reggenza, così come stabilito dal D.P.R. 266/1987, articolo 20, comma 1, lett. a) e b).”

La sez. 25 della CTP di Milano ha accolto le ragioni del contribuente dando seguito a quanto stabilito dalla sent. n. 37 del 17 marzo 2015, della Ecc. Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 8, comma 24, D.L, 2 marzo 2012 n. 16 (conv. in L. 26 aprile 2012 n.44) per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione.

La nullità dell’atto di accertamento sottoscritto da soggetto non dotato di una qualifica funzionale, coinvolge e travolge anche la successiva cartella di pagamento.

Anche il Governo sembrerebbe a favore del contribuente, infatti il premier Matteo Renzi, avrebbe escluso la possibilità di intervenire per decreto urgente.

Sembrerebbe dunque che non verranno ripristinate le cariche dei dirigenti assunti senza concorso e retrocessi a funzionari dalla sentenza della Consulta.

Articolo a cura della dott.ssa Floriana Baldino. Per contatti scrivere a florianabaldino@gmail.com

Fonte: Annullamento delle cartelle e degli accertamenti dell’Agenzia delle Entrate. Le prime sentenze dopo la Corte Costituzionale.
(www.StudioCataldi.it)

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