Separazione, dopo il no del Pm possibile un nuovo accordoby Studio Legale Padula

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Un accordo tira l’altro. O meglio, a uno bocciato ne può seguire un altro, sia pure di tenore diverso. Il Tribunale di Torino, Settima sezione civile, provvedimento del 15 gennaio , in una delle primissime interpretazioni delle norme sulla negoziazione assistita nella delicata materia della separazione e del divorzio, traccia la linea e spiega cosa avviene quando l’intesa tra i coniugi non è autorizzata dal pubblico ministero.

Nel caso in questione, il pubblico ministero non aveva dato l’autorizzazione all’accordo raggiunto da una coppia per regolare le condizioni della separazione. In particolare, l’intesa non rispondeva agli interessi del figlio, maggiorenne ma non autonomo sul piano economico, visto che nulla era previsto per il suo mantenimento.

Ora la legge, la n. 162 del 2014, nell’introdurre la negoziazione assistita come soluzione consensuale per la separazione personale, stabilisce anche che, in caso di mancato assenso da parte della pubblica accusa, lo stesso pm trasmette l’accordo al presidente del tribunale che fissa entro 30 giorni udienza di comparizione delle parti e «provvede senza ritardo». E su questo passaggio il provvedimento si interroga sull’organo davanti al quale l’udienza deve essere fissata sul contenuto di quel «provvede».

Fonte: http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/guidaAlDiritto/dirittoCivile/2015-02-26/separazione-il-no-pm-possibile-uovo-accordo-174223.php

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