Cassazione: quando l’ausiliare del traffico non è dipendente comunale. Poteri e limiti sanzionatoriby Studio Legale Padula

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di Licia Albertazzi – Corte di Cassazione civile, sezione sesta, sentenza n. 21268 dell’8 Ottobre 2014.

La regola generale in tema di potere sanzionatorio in capo agli ausiliari del traffico dipendenti delle società di gestione parcheggi è il limite del territorio oggetto di concessione amministrativa.

Normalmente, al di fuori di tale perimetro, l’ausiliario dipendente privato non ha il potere di sanzionare gli utenti che trasgrediscono il codice della strada.

Esiste però un’eccezione precisa, elaborata dal legislatore nell’ottica di semplificare e razionalizzare l’azione amministrativa, prevista all’art. 17 della legge 127/1997 (Misure urgenti per lo snellimento dell’attivita’ amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”) secondo la quale a detto personale “può essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli (…)” al di fuori del limite della concessione

L’attribuzione di tale potere aggiuntivo, relativo al controllo della sosta dei veicoli ed esercitabile anche al di fuori del perimetro concernente la concessione amministrativa, deve essere tassativamente conferita a mezzo provvedimento amministrativo, con individuazione nominale, da parte del Sindaco, dell’ausiliare del traffico prescelto.

Nel caso di specie è avvenuto proprio questo. Sanzionato per sosta vietata in area esterna a quella della concessione, il privato ha impugnato il verbale di accertamento contestando la circostanza che il soggetto redigente fosse un ausiliare del traffico non dipendente comunale bensì dipendente dell’azienda titolare della concessione del parcheggio adiacente. Sia il giudice di primo che di secondo grado hanno confermato l’annullamento della relativa sanzione; tuttavia, argomentando come sopra, la Suprema corte ha individuato l’errore del giudice del merito, il quale non ha verificato la sussistenza di tale provvedimento amministrativo di nomina – nonostante la circostanza fosse stata tempestivamente addotta dal Comune resistente – ed ha di conseguenza accolto con rinvio il ricorso proposto dall’ente locale.

Fonte: Cassazione: quando l’ausiliare del traffico non è dipendente comunale. Poteri e limiti sanzionatori
(www.StudioCataldi.it)

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