Nel processo telematico le regole tecniche hanno forza sostanziale: no all’atto in un formato non ammessoby Studio Legale Padula

di Giovanni Negri

Gli standard fissati dal ministero della Giustizia per il processo telematico non possono essere aggirati. Non ogni formato online può essere considerato rispondere ai requisiti minimi necessari. Anche quando, per caso, sia stato di fatto acquisito al sistema del processo civile digitale. A queste conclusioni approda un’interessante pronuncia del tribunale di Roma del 9 giugno con la quale è stato dichiarato inammissibile un ricorso per decreto ingiuntivo. A fermare il ricorso è stato il formato dell’atto: questo infatti è stato depositato sotto forma di «scansione di un’immagine e non consente operazioni di selezione e copia di parti». In sostanza si tratta di una copia sia pure firmata digitalmente.

Per arrivare al giudizio di inamissibilità il tribunale ricostruisce il quadro normativo di riferimento partendo dal decreto del ministero della Giustizia del 21 febbraio 2011 con il quale sono state introdotte le regole tecniche del processo telematico, cui sono tenuti ad adeguarsi tutti gli operatori del processo nella redazione degli atti. Il decreto affidava al responsabile per i servizi informativi automatizzati del ministero della Giustizia il compito di fissare le specifiche tecniche. A questo compito rispondeva il successivo provvedimento del 18 luglio 2011, con il quale, all’articolo 12, tra l’altro, si precisava come l’atto del processo in forma di documento informatico doveva rispettare 3 requisiti:
• il formato pdf;
• l’assenza di elementi attivi;
• il fatto di essere ottenuto dalla trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti, veniva posto divieto alla scansione di immagini.

Verificata allora la difformità tra la scansione di altro documento cartaceo e la necessità di trasformazione in formato pdf di documento testuale le conseguenze giuridiche sono pesanti. Infatti, è l’articolo 121 del Codice di procedura civile a stabilire che «gli atti del processo per i quali la legge non richiede forme determinate possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo».

La norma, che i giudici sottolineano assurgere al rango di principio del diritto processuale civile, è certo nata in un contesto storico al quale era estranea la dimensione digitale degli atti e dei documenti. Tuttavia, pur nell’ambito di una generale libertà delle forme, è ammessa la possibilità di un’imposizione di forme determinate. Così, «a ben vedere, quando ciò avvenga non è consentito affidarsi al criterio del raggiungimento dello scopo per sancire la validità di un atto compiuto senza il rispetto delle forme stabilite». In questo senso non vale una lettura esclusivamente “sostanzialista” dell’articolo del Codice.

E, per quanto riguarda la forza da dare ai regolamenti del ministero che determinano le regole tecniche indispensabili per la funzionalità del processo civile telematico, queste costituiscono integrazione della normativa primaria. L’adesione alle regole tecniche costituisce poi un passaggio indispensabile per assicurarne praticabilità e rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata dei giudizi. E allora «l’unicità dello standard costituisce lo strumento senza il quale non è neppure concepibile lo svolgimento di un processo in forma telematica».

Pertanto, prosegue il provvedimento del tribunale di Roma, lo «scopo» dell’atto processuale non può essere costituito solo dalla rappresentazione delle proprie determinazioni a giudici e avvocati delle altre parti, dal momento che non si può certo pensare che un sms o una mail possano dare validamente corso a una procedura telematica. Lo scopo dell’atto digitale diventa allora «quello di inserirsi efficacemente in una sequenza intrinsecamente assoggettata alle regole tecniche che impongono l’adozione di particolari formati in luogo di altri». Non può dunque che essere derubricata a semplice casualità l’acquisizione da parte del sistema dell’atto che era stato espresso in una forma non ammessa. Anzi, l’ultima versione del sistema messa a punto per il contenzioso civile dovrebbe permettere anche lo sbarramento tecnico dei file espressi in formato anomalo.

Fonte: http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art/civile/2014-07-16/nel-processo-telematico-regole-tecniche-hanno-forza-sostanziale-no-atto-un-formato-non-ammesso-180453.php?uuid=ABm0WKbB

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