La sospensione feriale dei termini processuali. Da quest’anno più breve. Facciamo il puntoby Studio Legale Padula
Quali sono i termini a cui si applica la sospensione feriale , quali le finalità e quali i casi di esclusione
La sospensione feriale dei termini nel periodo feriale è un istituto di natura processuale che prevede l’esclusione dei giorni ricompresi tra il 1 e il 31 agosto dal calcolo delle scadenze processuali.
Il periodo di sospensione feriale: finalità
Com’è sopra accennato con l’entrata in vigore della L. 162/2014, la sospensione dei termini nel periodo feriale è stata ridotta a trenta giorni. Mentre l’originario termine di quarantacinque giorni rispondeva ad una ratio garantista nei confronti delle parti in applicazione del più generale diritto di difesa, con la recente modifica il legislatore ha inteso smaltire il contenzioso arretrato anche attraverso la contestuale riduzione del periodo di ferie dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari (nonché degli avvocati e dei procuratori dello Stato) così come prevista dal nuovo art. 8-bis della L. 97/1979.
Casi di esclusione
Per espressa previsione legislativa la sospensione feriale non si applica:
– in materia penale (artt. 2, 2-bis, 4 L. 742/1969, art. 91 r.d. 12/1941, art. 467 c.p.p.): ai procedimenti relativi ad imputati in stato di custodia cautelare in caso di rinuncia alla sospensione dei termini da parte dell’imputato o del suo difensore; alle indagini preliminari in caso di reati di criminalità organizzata; alle cause relative ad imputati detenuti o a reati che possono prescriversi, o che, comunque, presentano carattere di urgenza; ai procedimenti per l’applicazione di una misura di prevenzione ove sia stata provvisoriamente disposta una misura personale o interdittiva o sia stato disposto il sequestro dei beni se vi è rinuncia esplicita alla sospensione feriale o dichiarazione di urgenza; in caso di incidente probatorio per l’assunzione delle prove non rinviabili.
– in materia civile (artt. 3 e 4 L. 742/1969, art. 92 r.d. 12/1941, artt. 409 e 442 c.p.c.): alle cause di alimenti; ai procedimenti cautelari; ai procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione; ai procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, di sfratto e di opposizione all’esecuzione; ai procedimenti di dichiarazione e revoca dei fallimenti e, in genere, a tutte le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti; alle controversie aventi ad oggetto rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all’esercizio di una impresa; rapporti di mezzadria, colonia parziaria, compartecipazione agraria, affitto a coltivatore diretto, rapporti derivanti da altri contratti agrari; rapporti di agenzia, rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretizzino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale anche se non a carattere subordinato; rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica; rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico; assicurazioni sociali; infortuni sul lavoro; malattie professionali; assegni familiari; ogni altra forma di previdenza e assistenza obbligatorie; nonché alle controversie relative alla inosservanza degli obblighi di assistenza e previdenza derivanti da contratti e accordi collettivi.
– in materia amministrativa (art. 5 L. 742/1969): ai procedimenti per la sospensione feriale dell’esecuzione del provvedimento impugnato.
Fonte: La sospensione feriale dei termini processuali. Da quest’anno più breve. Facciamo il punto
(www.StudioCataldi.it)