Credito abusivo solo se c’è fallimentoby Studio Legale Padula
Patrizia Maciocchi | 28/10/2014
Corte di Cassazione – Sezione V – Sentenza 27 ottobre 2014 n. 44857
Il reato di accesso abusivo al credito presuppone il successivo fallimento. Con la sentenza 44857, depositata ieri, i giudici della quinta sezione penale prendono le distanze dalla giurisprudenza maggioritaria e anche dal dato letterale della norma affermando la necessità del fallimento come condizione per far scattare il reato.L’occasione è offerta dal ricorso del procuratore generale contro l’applicazione della prescrizione nei confronti di un imprenditore al quale era stata contestata sia la bancarotta fraudolenta sia il reato di ricorso abusivo al credito, che “punisce” chi continua a chiedere prestiti dissimulando il dissesto o lo stato di insolvenza.La Cassazione inizia a far lievitare i tempi della prescrizione fino a 10 anni applicando la «recidiva reiterata, specifica e recente», che, in quanto circostanza aggravante, allontana la dead line dell’estinzione del reato. I giudici fissano dunque la scadenza per la prescrizione al 22 dicembre 2014, prendendo le mosse dalla data della dichiarazione di fallimento (22 dicembre 2004), considerandola il presupposto necessario per configurare il reato.
Fonte: http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/guidaAlDiritto/dirittoCivile/2014-10-28/credito-abusivo-solo-se-c-e-fallimento-100054.php