Category Archive for ‘NEWS’

Incidente stradaleby Studio Legale Padula

Nell’ipotesi in cui il conducente  perda il controllo del proprio mezzo (a causa di una macchia d’olio sull’asfalto) andando ad impattare con altri veicoli, sarà l’Anas che dovrà rispondere dei danni causati  perché è tenuta attivarsi per evitare situazioni di pericolo.

L’Anas e’ quindi tenuta a vigilare sulla custodia e sulla manutenzione della strada e in queste ipotesi l’unica prova liberatoria che può addurre e’ quella di dimostrare che l’evento è stato prodotto da caso fortuito.

Corte di Cassazione sentenza n. 295 del 13 gennaio 2015

Minacce ad un avvocatoby Studio Legale Padula

Nel caso in cui un avvocato subisca intimidazioni l’ordine professionale può costituirsi parte civile perché la minaccia investe anche l’esercizio del diritto di difesa tutelato dall’organismo associativo.

Corte di cassazione sentenza n. 846 del 12 gennaio 2015

 

Multe: Cassazione, se l’ ausiliario del traffico non è abilitato, vanno annullateby Studio Legale Padula

Le multe elevate dagli ausiliari del traffico per aver sostato senza pagare il ticket per il parcheggio, se non è specificata la qualifica del verbalizzante, sono da annullare. Non basta, infatti, per la validità del verbale, la mera indicazione della qualificazione dell’operante quale “ausiliario del traffico”, occorrendo invece che la violazione sia accertata da un soggetto specificamente abilitato, con un provvedimento amministrativo ad hoc, la cui dimostrazione, in caso di contestazione, incombe sull’amministrazione opposta.

Lo stop alle contravvenzioni arriva dal Tribunale di Arezzo, con sentenza n. 1197/2014, che ha annullato la multa elevata da un ausiliario del traffico nei confronti di un automobilista, per aver sostato in un’area parcheggio, munita di dispositivi di controllo, senza pagare il parcometro.

Per il giudice toscano, il ricorso del ricorrente, rigettato in primo grado dal giudice di pace, va accolto poiché, l’amministrazione comunale non ha fornito la prova che il verbalizzante (dipendente della società appaltatrice cui il comune ha affidato la gestione delle aree di parcheggio nel territorio) fosse abilitato, con specifico provvedimento, e dunque legittimato all’accertamento dell’infrazione e munito di potere sanzionatorio.

Difatti, ha ricordato il Tribunale, la legge n. 127/1997, all’art. 17 (commi 132 e 133) dispone che i comuni possono conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta ai dipendenti dell’amministrazione o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione, ma tali poteri di accertamento e sanzionatori non possono ritenersi una conseguenza automatica dell’affidamento del servizio di gestione dei parcheggi, poiché occorre un apposito provvedimento del sindaco. 

Fonte: Multe: Cassazione, se l’ausiliario del traffico non è abilitato, vanno annullate
(www.StudioCataldi.it)

Dal termometro, all’aerosol, alle lenti a contatto… ecco l’elenco dei dispositivi medici che si possono detrarre dalle tasseby Studio Legale Padula

Le spese mediche costituiscono una delle principali componenti degli oneri detraibili da riportare nella dichiarazione dei redditi.
Secondo quanto stabilito dalla normativa in materia, alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, si possono detrarre dalle tasse i dispositivi medici il cui acquisto sia documentato da scontrini rilasciati dalla farmacia e rechino la dicitura “dispositivo medico” o l’abbreviazione “DM”.

Il Ministero della Salute, considerato che non esiste un elenco di dispositivi medici detraibili, per facilitare l’individuazione dei prodotti che rientrano nella fattispecie, ha pubblicato una lista comprendente i Dispositivi Medici (MD) e i Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD) di uso più frequente.

 

Nell’elenco del Ministero figurano innanzitutto i Dispositivi Medici individuabili in base al decreto legislativo n. 46 del 1997:
  • Lenti a contatto
  • Soluzioni per lenti a contatto
  • Lenti oftalmiche correttive dei difetti visivi
  • Montature per lenti correttive dei difetti visivi
  • Occhiali premontati per presbiopia
  • Cerotti, bende, garze e medicazioni avanzate
  • Siringhe
  • Termometri
  • Apparecchi acustici
  • Apparecchio per aerosol
  • Apparecchi per la misurazione della pressione arteriosa
  • Penna pungidito e lancette per il prelievo di sangue capillare ai fini della misurazione della glicemia
  • Pannoloni per incontinenza
  • Prodotti ortopedici (come tutori, ginocchiere, cavigliere, stampelle e ausili per la deambulazione in generale ecc.)
  • Ausili per disabili (come cateteri, sacche per urine, padelle ecc..)
  • Prodotti per dentiere (come le creme adesive, le compresse disinfettanti ecc.)
  • Materassi ortopedici e materassi antidecubito
In un secondo elenco sono indicati alcuni esempi di Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD) secondo il decreto legislativo n. 332 del 2000:
  • Contenitori campioni (urine, feci)
  • Test di gravidanza
  • Test di ovulazione
  • Test menopausa
  • Strisce/Strumenti per la determinazione del glucosio
  • Strisce/Strumenti per la determinazione del colesterolo totale, HDL e LDL
  • Strisce/Strumenti per la determinazione dei trigliceridi
  • Test autodiagnostici per le intolleranze alimentari
  • Test autodiagnosi prostata PSA
  • Test autodiagnosi per la determinazione del tempo di protrombina (INR)
  • Test per la rilevazione di sangue occulto nelle feci
  • Test autodiagnosi per la celiachia

Affinché il contribuente abbia diritto alla detrazione, è necessario provare che la spesa si riferisca a dispositivi medici contrassegnati dal marchio CE.

Ma il ministero precisa anche che la dicitura generica “dispositivo medico” impressa sullo scontrino fiscale non consente la detrazione ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c) del TUIR.

Fonte: Dal termometro, all’aerosol, alle lenti a contatto… ecco l’elenco dei dispositivi medici che si possono detrarre dalle tasse
(www.StudioCataldi.it)

Cassazione: quando una banale spinta diventa omicidio preterintenzionaleby Studio Legale Padula

Una “semplice” spinta può rivelarsi fatale e determinare la condanna per omicidio preterintenzionale. È quanto è capitato al marito di una donna che spingeva il nonno della moglie facendolo cadere a terra e causandogli la frattura del femore sinistro. L’anziano veniva ricoverato in ospedale e dimesso in (apparenti) discrete condizioni generali, ma ospitato presso una casa di riposo, per una settimana, moriva per la c.d. “sindrome di allettamento”.

Per il marito della nipote si profila subito la condanna (oltre che per maltrattamenti a danno della moglie) anche per omicidio preterintenzionale.

L’uomo, pertanto, si rivolge alla Cassazione, impugnando la sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Palermo e lamentando la mancanza del nesso di causalità, considerato che la vittima era stata dimessa in condizioni generali discrete e che la morte era dipesa dalla mancanza di assistenza sanitaria, farmacologica o riabilitativa presso la casa di riposo.

Ma la Cassazione non ha dubbi.

Confermando la sentenza della Corte d’Appello, la S.C., con sentenza n. 2772 depositata ieri, ha ritenuto evidente il collegamento tra la condotta contestata e la morte del nonno, pur in assenza di autopsia.

 Tra le possibili cause che in astratto potevano aver cagionato la morte del nonno, era la sindrome di allettamento (o da decubito protratto) la causa che poteva rasentare la certezza, la quale, ad avviso della Cassazione, “è direttamente riconducibile all’evento traumatico, per cui deve escludersi la sussistenza di una causa sopravvenuta indipendente, capace di interrompere il nesso di causalità, ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.”.

A nulla sono valse, pertanto, le generiche doglianze dell’imputato sulla responsabilità per negligenza della casa di cura, il ricorso per la S.C. è inammissibile. Ne consegue, dunque, la conferma della condanna per omicidio preterintenzionale e al pagamento delle spese processuali.

Fonte: Cassazione: quando una banale spinta diventa omicidio preterintenzionale
(www.StudioCataldi.it)

 

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