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L’Agenzia delle Entrate lancia “l’elimina code online”by Studio Legale Padula

i Marina Crisafi – Addio alle intere mattinate in coda presso gli uffici agognando la chiamata del proprio “numero” per effettuare operazioni fiscali, consegnare documenti o conoscere la situazione debitoria.

L’Agenzia delle Entrate ha attivato il servizio “elimina code online” per consentire agli utenti di prenotare il proprio turno direttamente via web recandosi presso l’ufficio nell’orario e nel giorno stabiliti.

In sostanza, il funzionamento del servizio virtuale è del tutto simile a quello fisico, con una differenza: tutti coloro che hanno necessità di recarsi presso l’ufficio territoriale dell’agenzia per il disbrigo di una serie di pratiche e servizi potranno acquisire il biglietto online, scegliendo sede, giorno e ora desiderati, recandovisi soltanto quando è il momento del proprio turno, evitando attese inutili presso gli sportelli.

I web-ticket potranno essere prenotati dalle ora 6:00 di ogni giorno, fino ad esaurimento della disponibilità, selezionando anche il servizio per il quale si necessita assistenza (nell’ambito della vasta gamma proposta), semplicemente seguendo il percorso guidato e compilando l’apposito form sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Una volta inviata la richiesta, il web-ticket arriverà via mail e potrà essere stampato e presentato in ufficio.

Ma attenzione, è inutile fare i furbi, l’elimina code è valido soltanto nell’arco della giornata in cui è stato richiesto e va utilizzato a partire dall’orario indicato nella prenotazione.

Fonte: L’Agenzia delle Entrate lancia “l’elimina code online”
(www.StudioCataldi.it)

Il risarcimento danni da sinistro stradale e il coordinamento con la negoziazione assistita obbligatoria. Gli aspetti pratici dell’invito alla negoziazione.by Studio Legale Padula

Avv. Paolo Accoti

Come oramai noto, l’obbligo della negoziazione assistita vige anche in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, oltre per chi intenda proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo (ad eccezione dei crediti di lavoro) di somme non eccedenti cinquantamila euro (art. 3 co. I D.L. 132/2014) e, inoltre, con la legge di stabilità 2015, anche in materia di contratti di trasporto o di sub-trasporto (art. 249 L. 190/2014).

La definizione di siffatto istituto viene fornita dall’art. 1 D.L. 132/2014, per il quale: “La convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati …”.

Degli aspetti sostanziali della procedura abbiamo già parlato in precedenza (La mediazione e la negoziazione assistita. 

I casi di obbligatorietà e gli aspetti procedurali.), in questa sede, basta brevemente ricordare che nella procedura di negoziazione le parti devono farsi assistere necessariamente da un avvocato.

Il procedimento viene avviato con l’invito alla controparte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. L’invito, redatto per iscritto a pena di nullità – sottoscritto dalla parte personalmente con firma autenticata dal difensore – deve specificare l’oggetto della controversia con l’avvertimento che la mancata risposta all’invito entro trenta giorni dalla ricezione, o il suo rifiuto, può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio, della responsabilità aggravata (art. 96 cpc) e dell’esecuzione provvisoria (art. 642 cpc).

La controparte, nei trenta giorni dalla ricezione, può rifiutare l’invito, non aderire o aderire allo stesso: se l’invito è rifiutato o non accettato nel termine sopra detto, la domanda giudiziale deve essere proposta nel medesimo termine di 30 giorni decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione o dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati.

La comunicazione dell’invito, al pari della sottoscrizione della convenzione, sospendono il decorso del termine prescrizionale.

Ciò posto, con specifico riferimento ai danni da sinistro stradale c’è da domandarsi quando, a chi e dove inviare l’invito alla negoziazione che, come visto, è condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria.

La fase stragiudiziale del risarcimento danni da sinistro stradale risulta regolamentata dal Codice delle Assicurazioni, tanto è vero che: “Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento deve recare l’indicazione degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili, per non meno di cinque giorni non festivi, per l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l’impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro ….” (art. 148 co. 1 Cod. Assicurazioni), mentre, nei sinistri con lesioni fisiche l’offerta risarcitoria, o il suo diniego, deve giungere al danneggiato entro novanta giorni: “L’impresa di assicurazione è tenuta a provvedere all’adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione” (art. 148 co. 2 Cod. Assicurazioni).

E qui giungiamo al primo quesito, quando inviare l’invito, se contestualmente alla richiesta di risarcimento ovvero in un momento successivo.

Se la tentazione, anche al fine di evitare “perdite di tempo”, sarebbe quella di inviare l’invito alla negoziazione contestualmente alla richiesta di risarcimento del danno, la pratica e, soprattutto, la ragione, ci consigliano di non seguire detta strada.

Ed invero, l’invio contestuale potrebbe comportare la violazione del predetto art. 148, oltre a implicare problemi pratici di coordinamento tra le norme del Codice delle Assicurazioni e quelle sulla negoziazione assistita.

Da un lato, infatti, vi è l’obbligo imposto dall’art. 148 Cod. Assicurazioni di attendere almeno sessanta giorni, novanta in caso di lesioni fisiche, prima dell’avvio dell’azione giudiziaria, dall’altro, l’art. 3 D.L. 132/2014 ritiene assolto detto obbligo decorsi (soli) trenta giorni dal rifiuto o non adesione alla negoziazione assistita – medesimo termine di decadenza 90 giorni – decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione o dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati.

Come appare evidente, quindi, le tempistiche per l’avveramento delle due condizioni di procedibilità non coincidono affatto, ciò anche in considerazione del fatto che l’impresa di assicurazioni ben potrebbe richiedere documentazione aggiuntiva (“In caso di richiesta incompleta l’impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.” Art. 148 co. 5 Cod. Assicurazioni), evenienza che dilaterebbe ancor di più i termini per l’eventuale avvio dell’azione giudiziaria.

Di talché appare opportuno dapprima inviare la richiesta di risarcimento dei danni, aspettare lo spirare del termine di cui all’art. 148 e, quindi, in caso di diniego dell’offerta risarcitoria ovvero di liquidazione ritenuta non soddisfacente, solo allora avviare la procedura per la negoziazione assistita, attendendo l’ulteriore decorso dei trenta giorni, previsto dall’art. 3 D.L. 132/2014, per l’avvio dell’azione giudiziaria.

In alternativa, se proprio dovessero sussistere ragioni di particolare urgenza, dopo l’inutile spirare del termine dettato dall’art. 148 (60 o 90 giorni), si potrebbe comunque predisporre e notificare l’atto di citazione e, quindi, nelle more del decorso dei “termini liberi” tra la notificazione e l’udienza fissata per la comparizione delle parti (ex art. 163 bis cpc), inviare l’invito alla negoziazione assistita con la conseguenza che, all’udienza all’uopo fissata, la condizione di procedibilità risulterebbe debitamente assolta.

Detto ciò poniamoci il secondo interrogativo, a chi inviare l’invito alla negoziazione assistita per il risarcimento danni da sinistro stradale.

Bisogna distinguere a seconda del tipo di azione risarcitoria che intendiamo proporre e alla conseguente legittimazione processuale passiva.

In caso di danni al terzo trasportato, ex art. 141 Cod. Assicurazioni, per il quale: “… Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall’articolo 148”, occorre considerare quanto segue.

In questa ipotesi viene individuato all’origine il soggetto obbligato al risarcimento del danno, e ciò a prescindere dall’accertamento delle eventuali responsabilità, quindi l’unico soggetto legittimato passivamente a stare in giudizio sarà la compagnia di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava il terzo alla quale, conseguentemente, dovrà essere inviato l’invito alla negoziazione assistita.

Nulla toglie ovviamente che il terzo trasportato può avvalersi della procedura ordinaria di cui all’art. 144 Cod. Assicurazioni, in questo caso, che non riguarda ovviamente solo il terzo trasportato ma, in generale, tutte le vittime di incidenti stradali, legittimati passivamente risultano sia il responsabile del sinistro (proprietario) che la compagnia di assicurazioni del veicolo antagonista.

Va da se che l’invito alla negoziazione assistita, nella fattispecie appena vista, debba essere rivolto sia alla persona fisica (o giuridica) proprietaria del veicolo, sia alla compagnia di assicurazioni che garantisce la RCA del veicolo ritenuto responsabile.

Qualora si voglia procedere con l’azione per indennizzo diretto, ex art. 149 Cod. Assicurazioni e, pertanto, solo nei casi espressamente previsti dal menzionato articolo, nuovamente (al pari di quanto accade nella procedura di risarcimento per il terzo trasportato), legittimato passivo sarà esclusivamente la propria compagnia di assicurazioni: “… i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato”, alla quale dovrà essere conseguentemente rivolto l’invito alla negoziazione assistita.

Resta chiaramente nella facoltà del danneggiato la possibilità di citare in giudizio anche il conducente dell’autovettura antagonista, se diverso dal proprietario.

Ciò comunemente avviene per strategia processuale o per necessità economica, si pensi al caso di danneggiamento che supera il massimale assicurato e, pertanto, s’intende rivalersi personalmente sul danneggiante – conducente non proprietario, nei cui confronti non vi è un litisconsorzio necessario, ma solo eventuale.

Ebbene, in questo caso, l’invito alla negoziazione assistita, oltre al proprietario del veicolo antagonista e alla compagnia di assicurazioni del predetto veicolo, andrà esteso necessariamente anche al conducente non proprietario, in caso contrario, non potrà essere convenuto in giudizio, mancando la condizione di procedibilità nei suoi confronti.

In caso di sinistro avvenuto con veicolo estero, per il quale necessariamente si deve procedere con la procedura ordinaria di cui al predetto art. 144 Cod. Assicurazioni, come visto, litisconsorti necessari risulteranno la compagnia di assicurazioni del veicolo antagonista e il proprietario dello stesso, ai quali ovviamente andrà rivolto l’invito alla negoziazione assistita.

Qui, parafrasando un noto conduttore televisivo, la domanda sorge spontanea, dove inviare l’invito alla negoziazione assistita.

Nessun problema in caso di incidente avvenuto con veicolo immatricolato in Italia o con polizza per la responsabilità civile automobilistica stipulata con compagnia italiana, nel qual caso l’invito alla negoziazione assistita andrà inviato alla residenza, o sede legale in caso di persona giuridica, del proprietario del veicolo e del conducente (se diverso dal proprietario e solo qualora lo si voglia citare in giudizio), oltre che alla sede legale della compagnia di assicurazioni ovvero all’ufficio sinistri competente per territorio.

Qualche perplessità potrebbe scaturire in caso di sinistro avvenuto con veicolo estero e compagnia assicurativa estera.

In questo caso ritengo sia opportuno rifarsi alle regole della vocatio in ius stabilite dal Codice delle Assicurazioni.

Ed invero, per i sinistri avvenuti in Italia con controparti estere, l’art. 125 Cod. Assicurazioni individua nell’UCI (acronimo di Ufficio Centrale Italiano) l’organismo che “provvede alla liquidazione dei danni, garantendone il pagamento agli aventi diritto, nei limiti dei massimali minimi di legge”.

In altri termini, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata al predetto UCI.

Il successivo art. 126 co. 3 Cod. Assicurazioni indica quali litisconsorti necessari in giudizio oltre al proprietario del veicolo (responsabile del danno), anche il predetto UCI.

Tuttavia, emerge una particolarità, atteso che il menzionato art. 126, al comma 2, lett. b), stabilisce che l’UCI “assume, …., ai fini del risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia dei veicoli a motore e natanti, la qualità di domiciliatario dell’assicurato, del responsabile civile e della loro impresa di assicurazione”.

Ciò significa che la notificazione della citazione in giudizio del proprietario dell’autovettura antagonista e dell’assicurato (se diverso dal proprietario), della relativa compagnia di assicurazioni e ovviamente dello stesso UCI, deve essere fatta per tutti i soggetti, presso la sede dell’UCI (attualmente in Milano, Corso Sempione 39), siccome espressamente designato “domiciliatario” degli stessi.

Conseguentemente, l’invito alla negoziazione assistita per tutti i soggetti sopra detti dovrebbe parimenti effettuarsi, per ognuno di loro, presso il domicilio eletto, ex lege, nella sede dell’Ufficio Centrale Italiano (UCI), al fine di assolvere compiutamente alla condizione di procedibilità propedeutica all’azione giudiziale.

Fonte: Il risarcimento danni da sinistro stradale e il coordinamento con la negoziazione assistita obbligatoria. Gli aspetti pratici dell’invito alla negoziazione.
(www.StudioCataldi.it)

Insidie stradali: Pozzanghera dovuta ai tombini non funzionanti? I danni li paga il Comuneby Studio Legale Padula

di Marina Crisafi – In caso di sinistri stradali cagionati da una pozzanghera dovuta al mal funzionamento dei tombini destinati allo scolo delle acque piovane, è il Comune a dover risarcire il danno per omessa custodia.

Lo ha deciso il Tribunale di Napoli con la recente sentenza n. 14990/2014, accogliendo il ricorso di un automobilista che aveva chiamato in causa l’amministrazione partenopea per il risarcimento dei danni provocati alla propria vettura, sbandata per la presenza sul manto stradale di una “pozzanghera ricolma d’acqua non adeguatamente segnalata e per nulla prevedibile”.

Invertendo la decisione di primo grado che aveva escluso la responsabilità del municipio napoletano, considerando il carattere “fortuito” dell’anomalia che aveva reso impossibile per il comune intervenire a rimuovere prontamente lo stato di insidia, il tribunale ha ritenuto invece che il sinistro fosse stato occasionato dalla mancata funzionalità delle c.d. “caditoie”, destinate allo smaltimento delle acque piovane e, dunque, non potendo rientrare tra gli eventi imprevedibili, obbligava l’ente proprietario della strada a risarcire il danno a titolo di responsabilità ex art. 2051 c.c.

Il vizio di manutenzione delle caditoie, infatti, ha affermato il giudice estensore, rappresenta un “non trascurabile dato di responsabilità che induce ad escludere l’attribuzione alla fattispecie dell’operatività del caso fortuito, soprattutto ove si consideri che in assenza di fenomeni atmosferici, come acclarato, la permanenza di acqua stagnante costituisce un evento non più imprevedibile per l’amministrazione, ove occasionato da un cattivo smaltimento delle acque piovane” e per di più, considerando, come evidenziato dalle deposizioni testimoniali, che l’episodio si era verificato “in occasione ed in prossimità di una curva a sinistra – escludendo, dunque – una autonoma responsabilità del conducente, per la non visibilità della pozzanghera”.

Ripercorrendo il dibattito giurisprudenziale e dottrinale in materia di responsabilità per omessa custodia, il giudice estensore ha abbracciato, quindi, la tesi della più recente giurisprudenza (cfr., Cass. n. 20754/2009), secondo la quale “l’ente proprietario evita la responsabilità solo se l’incidente è causato da una situazione tanto improvvisa che è mancato il tempo per segnalarla o intervenire, nonostante la diligenza tenuta nel vigilare sulla strada”, spingendosi fino ad affermare che “una interpretazione restrittiva dell’art. 2051 c.c. si porrebbe in insanabile contrasto con l’art. 3 Cost.”.

Per cui, ha concluso il tribunale, sancendo l’esclusiva responsabilità dell’ente comunale per il sinistro occorso, che: “la combinazione delle tre caratteristiche della demanialità del bene, dell’uso diretto da parte della collettività, nonché della sua estensione, non sono circostanze automaticamente idonee ad escludere l’astratta applicabilità dell’art. 2051 c.c.

, bensì devono intendersi come circostanze che possono rilevare ai fini dell’individuazione del caso fortuito e, quindi, dell’onere che la P.A., una volta configurata applicabile la norma e ritenuta l’esistenza del nesso causale, deve assolvere per sottrarsi alla responsabilità”.

Fonte: Insidie stradali: Pozzanghera dovuta ai tombini non funzionanti? I danni li paga il Comune
(www.StudioCataldi.it)

POS obbligatorio per i professionisti. In arrivo sanzioni fino a € 1500 e sospensione dell’attivitàby Studio Legale Padula

Si riaccendono le polemiche in merito all’obbligatorietà del POS per professionisti e partite Iva.
E se qualcuno aveva sperato che tutto sommato si trattasse solo di un obbligo “virtuale” non essendo stato previsto un sistema sanzionatorio, ora l’obbligatorietà sta per diventare concreta.  E’ stato infatti presentato il disegno di legge numero 1747 (qui sotto allegato) intitolato “Disposizioni relative all’obbligo per i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, di dotarsi di adeguati strumenti di pagamento elettronici per pagamenti superiori ai 30 euro”
Con questo DDL  si andrebbe a colmare una lacuna della legge 221 del 2012 di conversione del decreto 179/2012, che pur avendo previsto l’obbligatorietà del POS non aveva previsto le relative sanzioni .

In buona sostanza chi non si adegua dovrà pagare una sanzione di € 500 dopo di che avrà 30 giorni di tempo per adeguarsi e 60 giorni per comunicare l’adeguamento alla Guardia di Finanza.
In difetto scatterà una sanzione di 1000 euro con ulteriore termine di 30 giorni per conformarsi alle previsioni normative.
Se poi si lascia trascorrere anche questo termine senza munirsi del POS  la Guardia di Finanza disporrà la sospensione dell’attività professionale o commerciale fino a che non ci sarà il completo adeguamento alla normativa.
Il disegno di legge prevede anche agevolazioni fiscali per chi utilizza gli strumenti elettronici di pagamento: viene resa possibile, infatti, la detrazione dall’imponibile reddituale del costo percentuale di ciascuna transazione eseguita per il tramite dei suddetti strumenti di pagamento.

Fonte: POS obbligatorio per i professionisti. In arrivo sanzioni fino a € 1500 e sospensione dell’attività
(www.StudioCataldi.it)

Equitalia: via libera alle rateizzazioni – bis per sanare i debiti col Fiscoby Studio Legale Padula

di Marina Crisafi – Riparte ufficialmente l’opportunità di richiedere le rateizzazioni delle cartelle Equitalia per tutti coloro che erano decaduti dal beneficio al 31 dicembre 2014.

La misura, prevista dal decreto Milleproroghe convertito in legge nei giorni scorsi  (leggi l’articolo “Il Milleproroghe è legge. Ecco le misure principali”), consente ai contribuenti (cittadini e imprese) che ne fanno richiesta entro il 31 luglio di ottenere un nuovo piano di rientro per i debiti col fisco fino a un massimo di 72 rate (6 anni).

La concessione delle nuove rateazioni decadute, però, come si legge sul sito istituzionale di Equitalia, incontra ulteriori limiti rispetto alle regole generali: il piano, infatti, non è prorogabile e decade nell’ipotesi di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive (in luogo delle 8 previste per i piani ordinari).

Altre condizioni essenziali, da dichiarare nell’apposita istanza, sono: l’essere decaduti entro e non oltre il 31 dicembre 2014 e la presentazione della domanda improrogabilmente entro il 31 luglio 2015.

La presentazione della richiesta del piano di rientro sospenderà ogni azione esecutiva. 

La riapertura dei termini per le dilazioni, concepita per creare condizioni favorevoli per regolarizzare i pagamenti e agevolare, al contempo, il recupero degli importi dovuti all’erario e agli enti pubblici creditori, innalzerà l’ammontare complessivo delle rateazioni che ha già raggiunto quota 2 milioni e 650mila euro nei primi due mesi del 2015, consentendo ad Equitalia la riscossione di circa 1,2 miliardi.

Fonte: Equitalia: via libera alle rateizzazioni-bis per sanare i debiti col Fisco
(www.StudioCataldi.it)

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