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Atti e accertamenti firmati da non dirigenti. Le sentenze che annullano gli accertamenti e le cartelle diventano numerose.by Studio Legale Padula
Dopo le pronunce della CTP di Legge vi è ora un pronuncia della CTR della Lombardia
dott.ssa Floriana Baldino
Dopo quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 37 del 25/02/2015, si moltiplicano le sentenze delle Commissioni tributarie di primo grado e di secondo grado che, uniformandosi a quanto stabilito dalla Suprema Corte, annullano gli avvisi di accertamento firmati da quei funzionari che firmano nella qualità di dirigenti dell’Agenzia dell’Entrate ma non risultano essere nell’elenco ufficiale dello stesso Ufficio (ovvero dell’ Agenzia).
Le sentenze sono la n. 1789-02-15 e la 1790-02 -15 della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, poi c’è stata la sentenza di primo grado della CT di Milano, ed ora anche il secondo grado della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sent.2184/2015 del 19.05.2015 CTR Lombardia appunto, che si è uniformata alla giurisprudenza, si potrebbe dire, ormai maggioritaria.
Gli atti emessi dai dirigenti illegittimi dell’Agenzia delle Entrate sono radicalmente nulli, INESISTENTI.
Vero è che le sentenze di primo e di secondo grado delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali non sono vincolanti, e sicuramente attenderemo con ansia la pronuncia della suprema Corte di Cassazione che sicuramente non tarderà ad arrivare in quanto sarà chiamata a pronunciarsi sul ricorso che depositerà l’Agenzia delle Entrate.
Gli effetti della sentenza ovviamente non si limitano solo agli avvisi di accertamento ma coinvolgono e trascinano nella nullità di fatto, anche i successivi atti emessi da Equitalia, ovvero le loro cartelle di pagamento.
Altri articoli su questo argomento:
» Corte costituzionale: nulli gli atti dell’Agenzia delle Entrate e nulle le cartelle Equitalia firmate e trasmesse da ‘dirigenti di fiducia’ – Dott.ssa Floriana Baldino
» AGENZIA delle ENTRATE – Dirigenti decaduti: lo stato dell’arte (di Ilaria Corridoni) – Law In Action – di P. Storani
» Cosa può fare il contribuente per sapere se chi ha firmato l’atto è uno dei “Falsi Dirigenti”. – Dott.ssa Floriana Baldino
» Nullità di cartelle Equitalia e di atti dell’Agenzia.
» Alcuni chiarimenti sulla questione dei dirigenti illegittimi. – Dott.ssa Floriana Baldino
» Quel “pasticciaccio brutto” dei dirigenti illegittimi delle Entrate. Facciamo il punto – Marina Crisafi
» Il ricorso contro le cartelle Equitalia dopo la sentenza che dichiara nulli gli atti firmati da dirigenti senza concorso – Marina Crisafi
Fonte: Atti e accertamenti firmati da non dirigenti. Le sentenze che annullano gli accertamenti e le cartelle diventano numerose.
(www.StudioCataldi.it)
La Cassazione dice no alle cause che hanno un valore di pochi euro. Intasano la giustiziaby Studio Legale Padula
Dopo essere stati chiamati a decidere in merito a una controversia in cui l’oggetto del contendere aveva un valore davvero irrisorio hanno deciso di respingere il ricorso.
Fonte: La Cassazione dice no alle cause che hanno un valore di pochi euro. Intasano la giustizia
(www.StudioCataldi.it)
Fisco, la cartella di Equitalia è nulla se non passa dalle Poste Italianeby Studio Legale Padula
Fate attenzione a chi vi spedisce la cartella di Equitalia che vi impone un pagamento: se non arriva tramite raccomandata che passa dalle Poste Italiane, non dovete sganciare un euro. E’ quanto stabilisce una sentenza della Ctp di Reggio Emilia, la 199/03/2015, in cui si spiega che è nulla e non sanabile la cartella di pagamento emessa da Equitalia e notificata con raccomandata a/r a mezzo di un’agenzia privata di recapito. Un sistema di consegna privato, dunque, annulla l’atto e “salva” i vostri risparmi.
Il ricorso – Il caso era stato sollevato da un contribuente che aveva impugnato una cartella di pagamento, ritenendola nulla per inesistenza della notifica, poiché – come spiega Il Sole 24 Ore – l’agente della riscossione non aveva utilizzato per l’invio della raccomandata a/r le Poste Italiane, così come previsto dalla legge (al contrario era stata scelta un’agenzia privata di recapito). In giudizio, Equitalia ha sostenuto che si era avvalsa legittimamente del servizio privato in base al criterio dell’offerta economica più vantaggiosa, e sempre Equitalia ha sostenuto che di tale procedura era stata data pubblicità nelle forme di legge.
Il verdetto – La Ctp, però, ha dato ragione al contribuente, facendo proprio un principio espresso dalla Cassazione secondo il quale quando il legislatore prescrive, per l’esecuzione di una notificazione, il ricorso alla raccomandata con avviso di ricevimento non può che fare riferimento al “servizio postale universale” fornito dall’Ente Poste sull’intero territorio nazionale. Dunque, se il compito viene affidato a un’agenzia privata è da considerarsi non conforme e non idoneo al perfezionamento del procedimento notificatorio.
Niente sanzioni senza il Pos: mancano i fondi per gli incentiviby Studio Legale Padula
Ritirato il ddl al vaglio del Senato perché manca la copertura per gli incentivi. I professinisti continueranno a non usare il Pos
Agenzia delle Entrate: online nomi e C.V. dei dirigenti senza concorsoby Studio Legale Padula
La stessa Agenzia delle Entrate ha predisposto un database, all’insegna della trasparenza, in cui si possono trovare, per ordine alfabetico, tutti i dirigenti in capo all’ente. Sarà quindi facile per il contribuente reperire il nominativo, e pure il curriculum, del funzionario dirigente sottoscrittore della cartella esattoriale notificatavi, al fine di verificare se rientri nei 767 dirigenti “illegittimi” interessati dalla recente sentenza della Corte costituzionale.
Click per l’elenco completo: Dirigenti-agenzia-entrate-privi-di-potere
Abbiamo già parlato della recente sentenza della Corte costituzionale[1] che ha dichiarato illegali le nomine, senza previo concorso, a dirigente di funzionari delle agenzie fiscali e tributarie. La conseguenza, tanto esaltante per molti contribuenti quanto traumatizzante per l’Agenzia delle Entrate, è che per i destinatari delle cartelle esattoriali emesse negli ultimi anni potrebbe sussistere l’illegittimità dell’atto in origine per la mancanza dei necessari poteri in capo al funzionario emittente; in altre parole numerose procedure di accertamento e di verifica fiscale in corso sarebbero da mandare all’aria.
Del resto la legge sul pubblico impiego parla chiaro, stabilendo la nullità dell’assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore al di fuori di una trasparente procedura di selezione interna, come deve avvenire nei contratti pubblici [2].
Trattandosi di 767 funzionari della sola Agenzia delle Entrate, su un totale di 1200 funzionari dirigenti interessati dalla pronunzia, capirete la rilevanza e l’importanza della questione.
Ovviamente l’Agenzia delle Entrate sostiene la validità di tutti i documenti emanati dall’ente, non potendo però negare la possibilità per i contribuenti di impugnare, sulla base della sentenza della Consulta, i provvedimenti delle cartelle esattoriali per inesistenza della carica di dirigente del funzionario emittente.
Veniamo allora alle indicazioni pratiche. Vi abbiamo già segnalato [3], l’elenco dei dirigenti senza poteri. Ma c’è anche un altro modo per risalire ai nomi dei dirigenti illegittimi e se il dirigente sottoscrittore della cartella esattoriale notificatavi rientri tra 767 interessati dalla sentenza della Corte costituzionale.
A questo link del sito della stessa Agenzia delle Entrate potete visualizzare il curriculum del dirigente semplicemente cliccando sulla lettera iniziale del cognome in un’apposita maschera alfabetica. Tramite questo database è possibile visualizzare in ordine alfabetico tutti i dirigenti in capo all’ente.
Pare che, intanto, indipendentemente dall’esito delle impugnazioni, il cui accoglimento porterebbe anche effetti collaterali non del tutto positivi per i contribuenti [4], il Ministero abbia preannunziato un nuovo concorso per dirigenti del fisco da portare a termine entro la fine dell’anno 2016.
[1] C. Cost. sent. n. 37 del 25 febbraio 2015, depositata il 17 marzo 2015. Nelle more del giudizio pendente innanzi al Consiglio di Stato, il legislatore, con Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento” convertito in legge n. 44/2012, è intervenuto nel tentativo di porre rimedio alle conseguenze derivanti dalla sentenza del TAR Lazio che, su ricorso proposto dalla “Federazione dei Funzionari delle elevate Professionalità dei Professionisti e dei Dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni”, dichiarava l’invalidità di tutte le nomine dirigenziali senza il previo regolare concorso, annullando varie delibere e provvedimenti del’Agenzia delle Entrate, e pure il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 10. 9.2010, con i quali veniva “sanata” la posizione di una serie di funzionari che da anni svolgono funzioni dirigenziali senza averne la qualifica. Il Consiglio di Stato con sentenza 18 novembre 2013 sollevava allora questione di legittimità costituzionale di tale previsione di tale legge, la quale faceva salvi gli incarichi “già affidati” a funzionari privi di qualifica dirigenziale.
[2] D. Lgs. 30. 3.2001 n. 165 Testo unico sul Pubblico Impiego, art. 52 “Disciplina delle mansioni”.
[3] http://www.laleggepertutti.it/85218_agenzia-entrate-come-sapere-i-nomi-dei-dirigenti-senza-poteri
[4] http://www.laleggepertutti.it/84229_ricorsi-contro-lagenzia-delle-entrate-a-rischio-aumento-iva
FONTE: http://www.laleggepertutti.it/85863_agenzia-delle-entrate-online-nomi-e-c-v-dei-dirigenti-senza-concorso