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Falsi dirigenti: un’altra pronuncia tributaria che fa cadere nel nulla gli atti firmati dai dirigenti delle Entrateby Studio Legale Padula

Per la CTR Lombardia, decidere diversamente significherebbe violare i fondamentali principi di legalità, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa
di Valeria Zeppilli – Con la sentenza n. 3699/2015 della C.T.R. Lombardia, nonostante il “freno” giunto dalla Cassazione nei giorni scorsi con la pronuncia n. 18448/2015 (leggi “Nullità ed inesistenza degli avvisi di accertamento e delle cartelle di Equitalia firmate da falsi dirigenti“) continuano le pronunce dei giudici tributari sui falsi dirigenti dell’Agenzia delle Entrate.

Si tratta, in sostanza, di quei dirigenti dichiarati illegittimi dalla pronuncia numero 37/2015 della Corte Costituzionale, in quanto incaricati delle funzioni dirigenziali senza passare per il necessario concorso pubblico.

Anche per la Commissione lombarda, come per le altre che hanno affrontato la questione, gli atti impositivi sottoscritti da tali soggetti, questa volta definiti “usurpatori di funzioni pubbliche”, non possono che essere considerati affetti da nullità assoluta.

Nel caso di specie, ad essere impugnato era un accertamento ai fini Irpef sottoscritto da un dirigente decaduto.

Il nome di quest’ultimo era in un primo momento sparito dalla pagina web del fisco, il quale aveva tentato di arginare in tal modo i ricorsi, sempre più numerosi, dei contribuenti, e successivamente ricomparsoinsieme all’intero elenco dei falsi dirigenti interessati.

Alla luce di tale circostanza, l’accertamento impugnato è indubbiamente nullo.

Mancano, infatti, i poteri e le funzioni dirigenziali e decidere diversamente avrebbe significato violare i fondamentali principi di legalità, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa.

Per la C.T.R. Lombardia, oltretutto, la nullità degli atti è di forza tale da poter essere rilevata anche verbalmente in udienza.

Ora non resta che capire cosa accadrà nei corridoi dell’Agenzia delle Entrate, dopo che è arrivata anche l’approvazione della Commissione Bilancio al d.l. n. 78/2015, emanato con il fine di tentare di risolvere la questione permettendo di conferire delle deleghe temporanee ai funzionari con almeno cinque anni di esperienza sino all’esperimento del necessario concorso pubblico.

Fonte: Falsi dirigenti: un’altra pronuncia tributaria che fa cadere nel nulla gli atti firmati dai dirigenti delle Entrate
(www.StudioCataldi.it)

Annullamento delle cartelle di Equitalia in autotutelaby Studio Legale Padula

La sentenza n. 5667/2015 della CTP di Milano annulla il debito di Equitalia

Dott.ssa Floriana Baldino – Le sentenze a favore dei cittadini/contribuenti diventano sempre più numerose. Nei giorni scorsi, la Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella sentenza n. 5667/2015,depositata il 23 giugno scorso (qui sotto allegata), si è occupata del mancato annullamento delle cartelle di Equitalia in autotutela.

Al riguardo è doverosa una premessa.

La legge di stabilità n. 228/2012, ha introdotto l’annullamento in autotutela delle c.d. “cartelle pazze”. La legge in questione stabilisce che il contribuente, raggiunto da una cartella illegittima, possa chiedere in autotutela la sospensione della riscossione nonchè l’annullamento in via amministrativa delle partite iscritte a ruolo. Nella legge è previsto anche un termine perentorio per ottenere lo sgravio in autotutela ovvero 220 giorni (cfr. comma 540 l. n. 228/2012).

Sulla base del disposto legislativo, pertanto, Equitalia – la quale fra i diritti/doveri correlati a tutto il processo di riscossione e in particolare relativamente alla fase iniziale dello stesso, ha quello di ricevere un elenco di crediti (“il ruolo”) certi, liquidi ed esigibili, ovvero fatti validamente valere nei confronti del debitore – ha l’obbligo di svolgere una specifica attività di verifica e risposta alle istanze presentate dal contribuente che la porti a concludere che la pretesa di pagamento presa in carico sia legittimamente valida nel contenuto, ovvero che i crediti tributari per i quali si appresta ad emettere le cartelle esattoriali siano esigibili. In altri termini, che detti crediti non siano decaduti o prescritti. 

Nella pratica, però, l’annullamento in autotutela da parte dell’agenzia della riscossione, non ha avuto l’esito sperato dal legislatore. Infatti, nonostante il deposito delle istanze in autotutela Equiltalia ha proceduto ugualmente anche con azioni esecutive per la riscossione delle poste iscritte a ruolo.

Questo è quanto è avvenuto anche ad un imprenditore milanese, il quale, sebbene avesse presentato una istanza in autotutela per l’annullamento delle cartelle emesse senza ricevere risposta nei successivi 220 giorni dal deposito (come prescritto dalla legge), riceveva una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria da parte di Equitalia.

L’uomo ha proceduto tempestivamente con l’opposizione dell’atto dinanzi alla Commissione Tributaria, eccependo, appunto, tra gli atri aspetti, l’illegittimità delle cartelle perché sgravate di diritto in base alla legge n. 228/2012 e la Commissione Tributaria gli ha dato ragione. 

È vero che l’agente della riscossione non è competente per l’annullamento delle poste iscritte a ruolo che competono esclusivamente all’ente creditore (quale Agenzia delle Entrate, Inps, Inail, ecc.), ma la legge sul punto è chiara. Questo il ragionamento seguito dal giudice milanese. Infatti, mentre il comma 539 della l. n. 228/2012 prevede uno specifico obbligo del concessionario di trasmettere entro dieci giorni all’ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata, al fine di avere conferma dell’esistenza delle ragioni indicate e ottenere, “in caso affermativo la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi”, il successivo comma 540 stabilisce che, in caso di mancato invio da parte dell’ente creditore della comunicazione prevista dal comma precedente e di “mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossionetrascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 SONO ANNULLATE DI DIRITTO e quest’ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli”.

Per cui, in definitiva, la CTP di Milano ha sentenziato l’illegittimità degli atti emessi dall’ufficio “per la mancata risposta dell’Agenzia delle entrate alle istanze di annullamento proposte dal ricorrente”. 

Purtroppo non si è pronunciata in merito al risarcimento del danno subito dal contribuente per le illegittime azioni promosse da Equitalia ma la notizia più importante è sicuramente quella relativa all’annullamento delle cartelle e del sotteso debito.

Qui il pdf per lo sgravio in autotutela 
CTP Milano, sentenza n. 5667/2015 

Fonte: Annullamento delle cartelle di Equitalia in autotutela
(www.StudioCataldi.it)

La prima casa pignorabile: novità dal Governoby Studio Legale Padula

Decisione a sorpresa del Governo: la prima casa diventa pignorabile.

Dopo aver bocciato le varie mozioni dell’opposizione, la maggioranza parlamentare ha stabilito che la prima casa diventa pignorabile, riavviando così le procedure di espropriazione relative ad immobili adibiti ad abitazione principale.

La situazione prima della decisione

Con il decreto di legge n° 69/2013, il cosiddetto “Decreto del fare”, si stabiliva l’impossibilità di pignoramento della prima casa, nonostante le disposizioni contrarie di Equitalia. Successivamente, la Cassazione si era pronunciata sulla possibilità che l’impignorabilità della prima casa fosse o meno retroattiva, stabilendo con la sentenza n° 19270/2014, l’impossibilità di espropriazione della prima casa anche ai casi antecedenti il 21 giugno 2013, con un’interessante interpretazione del decreto.

Di fatto, quindi, fino a poco tempo fa, era impossibile pignorare una casa adibita a prima abitazione secondo una norma retroattiva.

Prima casa pignorabile: la decisione

Cosa cambia? Sostanzialmente, la Camera ha dato il via libera alle mozioni relative alle prime case, ma solo nel senso che spetta al Governo valutare “l’opportunità di adottare iniziative di rango normativo per individuare opzioni di natura economica per la gestione dei mutui ipotecari per la prima casa in sofferenza, con particolare riferimento ai nuclei familiari, soprattutto quelli numerosi, che si trovano in situazione temporanea di insolvenza”.

Di natura diversa le richieste dell’opposizione, che chiedevano al Governo di adottare delle iniziative dal punto di vista normativo incentrate sulla riduzione del fenomeno delle espropriazioni immobiliari, soprattutto quelle adibite a prima casa. Le richieste prevedevano, per l’appunto, l’impignorabilità totale della prima casa che, però, non sono state prese in considerazione.

Come fare per sapere quanti immobili siano intestati a una persona fisica o giuridica?

In casi come questo, è essenziale conoscere la situazione patrimoniale di un individuo e sapere quindi quante case risultano intestate e, quale tra queste risulta essere la casa di residenza.

A tal fine, è possibile richiedere una visura ipotecaria per nominativo su Visure Italia. Il documento ottenuto è indispensabile al fine di stabilire la consistenza del patrimonio immobiliare di un nominativo (persona o società) oggetto di ricerca nel periodo decorrente dalla data di automazione della competente Conservatoria RR.II. fino alla data di aggiornamento.

Una visura ipotecaria per nominativo rileva informazioni quali:

Fonte: http://www.visureitalia.com/smartfocus/prima-casa-pignorabile-novita/?utm_source=Contatti+Visure+Italia&utm_campaign=b53d551fd6-Newsletter%3A+Prima+Casa+Pignorabile+%28Contatti%29&utm_medium=email&utm_term=0_263c75bceb-b53d551fd6-143017925#sthash.5d7GymeS.dpuf

Arriva il condono sulle cartelle esattoriali fino a 2mila euro. Ma solo fino al 1999by Studio Legale Padula

Ma c’è anche l’eventualità di un’apertura al condono per cartelle superiori d 2000 euro

È di questi ultimi giorni la pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale, del decreto del Ministero dell’Economia che prevede l’annullamento, per un tetto massimo di 2000 Euro, delle cartelle esattoriali emesse da Equitalia.

Si tratta di un minicondono che potrebbe far tirare un sospiro di sollievo a molti contribuenti, ma in realtà il cerchio dei fruitori del decreto si restringe parecchio, in quanto valido soltanto per le cartelle esattoriali emesse entro il 31 dicembre del 1999.
Si intuisce dunque si tratta di un’operazione volta a smaltire cumuli di cartelle esattoriali rimaste in giacenza per 15 anni, e che nella maggior parte dei casi, dato il tetto massimale ridotto delle cartelle, riguardano soltanto enti creditori quali i Comuni, le Regioni, e gli enti locali. Somme che in ogni caso molto difficilmente sarebbe state riscosse.

È doveroso chiarire inoltre che il condono non possa applicarsi a cartelle che riguardano dazi, imposte UE, Iva legate all’importazione dei prodotti, né le proprietà agricole.

Per controllare se la propria cartella possa rientrare in questo condono, non basterà controllare che non superi i 2000EUR (comprensivi di interessi e bolli), e nemmeno che la sua emissione sia avvenuta entro il 31 dicembre del 1999, ma sarà necessario anche controllare che la cartella e l’importo dovuto non sia stato oggetto di transazioni fiscali, concordati o ristrutturazioni di debiti. In tal caso la cartella non potrà rientrare all’interno della possibilità di condono.
Si apre la possibilità che anche cartelle superiori ai 2000, sempre emesse entro il 31 dicembre del 1999, possano essere oggetto del condono, ma questa valutazione spetterà ai singoli enti, i quali una volta ricevuta la cartella esattoriale avranno un tempo utile di 60 giorni per decretare se la somma possa essere riscossa o no. Ed in tal caso annullare la cartella.

Fonte: Arriva il condono sulle cartelle esattoriali fino a 2mila euro. Ma solo fino al 1999
(www.StudioCataldi.it)

Addio al bancomat e ai rischi di furto e clonazione! Presto si preleverà con il Qr Codeby Studio Legale Padula

Con una semplice “foto” dal telefonino sarà possibile ritirare contanti e fare acquisti

di Marina Crisafi – Presto si potrà dire addio al tradizionale bancomat spesso soggetto a rischi di furto e di malaugurate clonazioni: i prelievi di denaro potranno essere effettuati con una foto, grazie al QR Code.

Nato ormai da diversi anni, il QR Code è una sorta di “codice a barre” formato da speciali caratteri raggruppati in un “quadratino” che, mediante un’applicazione e con una semplice fotografia, permette il collegamento ad internet.

Come funziona

In sostanza, si tratta di un “link” che consente un rapido accesso ad internet, solo che anziché essere cliccato viene fotografato dal proprio dispositivo, smartphone o tablet che sia.

Scattando una foto al codice QR (inserito su un prodotto, stampato su un giornale, ecc.), questo viene decodificato dal telefono (o dal tablet), proprio grazie all’applicazione (ormai nativa nei dispositivi di ultima generazione), consentendo così il collegamento al contenuto web associato

Basta inquadrare per pochi secondi il codice e sul telefono, come per magia, appare il collegamento allo stesso, che può essere una pagina web, la descrizione di un prodotto da acquistare, un’altra applicazione, un video o altro contenuto multimediale, e così via.

Le possibilità insomma sono infinite. Ed ecco la novità: applicare il sistema anche ai bancomat.

Come prelevare col QR Code

Sfruttando il sistema del QR Code si potranno prelevare contanti presso gli sportelli ATM soltanto inquadrando il codice con il dispositivo abilitato, senza bisogno di nessuna carta.

In pratica, il “prelievo smart” funzionerà con una prenotazione del credito, collegandosi direttamente dal telefono o dal tablet all’applicazione di mobile banking e prenotando la somma da prelevare. Quindi, raggiunto lo sportello bancomat, si dovrà semplicemente scegliere sullo schermo la funzione apposita e una volta apparso il QR Code, inquadrandolo con il proprio dispositivo questo effettuerà il riconoscimento autorizzando l’erogazione del denaro in pochissimi secondi.

In Italia il servizio sarà presto disponibile presso il gruppo Unicredit e su dispositivi iOS, Android e Windows Phone.

Vantaggi

Primo ed evidente vantaggio è quello di effettuare prelievi sicuri rispetto a quelli tradizionali col bancomat, in quanto non c’è bisogno di carta, per cui l’operazione non può essere clonata e si elimina ogni rischio di furto.

La funzione inoltre può essere attivata o disattivata in base alle personali esigenze e, una volta resa disponibile, l’applicazione indica anche qual è lo sportello Atm più vicino da raggiungere.

Infine, visto che, come già detto, le possibilità di applicazione del sistema sono infinite, il QR Code potrà essere utilizzato per effettuare gli acquisti più disparati, da prodotti a biglietti e abbonamenti a mezzi di trasporto (previa abilitazione dei lettori ottici di controllo). Il tutto direttamente online evitando la coda agli sportelli e senza bisogno di documenti cartacei.

Fonte: Addio al bancomat e ai rischi di furto e clonazione! Presto si preleverà con il Qr Code
(www.StudioCataldi.it)

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