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Riforma giustizia: più facile il pignoramento dei veicoli grazie alla nuova procedura e all’accesso del creditore alla banca dati del PRA.by Studio Legale Padula

Tra le novità più interessanti emerse in sede di conversione del d.l. n. 132/2014, che nelle prossime ore, dopo il voto di fiducia della Camera, diventerà probabilmente legge dello Stato, riguarda le nuove misure sul pignoramento degli autoveicoli, finalizzate a semplificare la procedura e il conseguente recupero del credito.

Alla possibilità per il creditore di accedere alle banche dati del pubblico registro automobilistico, potendo individuare facilmente i mezzi intestati al debitore, prevista dall’art. 492-bis introdotto dal testo originario del decreto giustizia, si aggiunge infatti la nuova procedura inserita dal maxiemendamento per il “pignoramento e la custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi”.

La lett. d-ter dell’art. 19 del d.l. n. 132/2014 introduce, infatti, nell’ordinamento il nuovo art. 521-bis che dispone che il pignoramento dei veicoli (auto, moto e rimorchi) si esegua mediante notificazione al debitore di apposito atto, contenente gli estremi identificativi del mezzo e l’intimazione di consegnarlo, unitamente ai relativi documenti di proprietà, entro 15 giorni all’Istituto di vendite giudiziarie, operante nel circondario del luogo dove il debitore stesso abbia la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

 Se, scaduto il termine il debitore non ottempera, interverranno gli organi di polizia che, accertata la circolazione del bene pignorato, procederanno al ritiro della carta di circolazione, dei titoli e dei documenti di proprietà nonché a consegnare il bene pignorato all’Ivg.

Nel frattempo, il creditore dovrà trascrivere l’atto nei pubblici registri, depositando nella cancelleria del tribunale competente, nota di iscrizione a ruolo e copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione, entro trenta giorni dalla comunicazione di avvenuta consegna del mezzo da parte dell’IVg, pena la perdita di efficacia del pignoramento stesso.  

Per l’applicazione pratica della nuova procedura, tuttavia, dovrà attendersi il decorso del 30° giorno dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Fonte: Riforma giustizia: più facile il pignoramento dei veicoli grazie alla nuova procedura e all’accesso del creditore alla banca dati del PRA
(www.StudioCataldi.it)

In “Gazzetta” la mini riforma civile – Da dicembre divorzi dal sindacoby Studio Legale Padula

Con la pubblicazione sul supplemento ordinario n. 84 alla «Gazzetta Ufficiale» n. 261 del 10 novembre 2014 della legge n. 162 di conversione del decreto legge n. 132, si ha finalmente un calendario chiaro dell’entrata in vigore delle mini riforma della giustizia civile. Si parte con ildivorzio davanti al sindaco che dall’11 dicembrediventa una realtà. Dunque, chi vorrà sciogliere il vincolo potrà presentarsi presso il primo cittadino (in qualità di ufficiale dello stato civile) del comune di residenza di uno dei coniugi o del comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio. L’assistenza dell’avvocato sarà «facoltativa».Anteprima modifiche

Il Testo coordinato del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132

La mini riforma articolo per articolo

La negoziazione assistita come condizione di procedibilità nelle controversie per il risarcimento danni da incidente stradale e per le domande di pagamento fino a 50mila euro debutterà invece il prossimo anno. Si dovranno attendere infatti 90 giorni dalla data di pubblicazione della legge. L’esperimento del procedimento non preclude la concessione di provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale. E l’obbligo non si applica ai procedimenti: per ingiunzione, inclusa l’opposizione; a quelli di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite (di cui all’articolo 696-bis del codice di procedura civile); di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata; in camera di consiglio; ed all’azione civile esercitata nel processo penale.

E sempre dalla stessa data partirà anche la nuova disciplina per la compensazione delle spese che modifica il secondo comma dell’articolo 92 del Cpc nel tentativo di arrestare la crescita del contenzioso. Il giudice infatti potrà disporre la compensazione, oltre al caso di soccombenza reciproca, nelle ipotesi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.

L’11 dicembre segnerà anche il momento da cui il giudice potrà disporre d’ufficio laconversione dal rito ordinario di cognizione a quello sommario. Dopo l’articolo 183 del codice di procedura civile, infatti, è stato inserito il 183-bis secondo cui «nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, il giudice nell’udienza di trattazione, valutata la complessità della lite e dell’istruzione probatoria, può disporre, previo contraddittorio anche mediante trattazione scritta, con ordinanza non impugnabile, che si proceda a norma dell’articolo 702-ter e invita le parti ad indicare, a pena di decadenza, nella stessa udienza i mezzi di prova, ivi compresi i documenti, di cui intendono avvalersi e la relativa prova contraria». Inoltre, se richiesto, può fissare una nuova udienza e termine perentorio non superiore a quindici giorni per l’indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali e termine perentorio di ulteriori dieci giorni per le sole indicazioni di prova contraria.

Ed anche per l’aumento delle s oglie dei tassi di interesse l’11 dicembre è la data di riferimento. All’articolo 1284 del codice civile, infatti, dopo il terzo comma si è previsto che «se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale, il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commercialiۚ».

Infine, sempre a partire da un mese dalla pubblicazione della norma decorre la possibilità per l’ufficiale giudiziario di accedere mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni (anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari; pubblico registro automobilistico ed enti previdenziali), per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti «per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti».

Fonte: http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/guidaAlDiritto/dirittoCivile/2014-11-11/in-gazzetta-mini-riforma-civile–dicembre-divorzi-sindaco-115906.php

Credito abusivo solo se c’è fallimentoby Studio Legale Padula

Patrizia Maciocchi | 28/10/2014

Corte di Cassazione – Sezione V – Sentenza 27 ottobre 2014 n. 44857

 Il reato di accesso abusivo al credito presuppone il successivo fallimento. Con la sentenza 44857, depositata ieri, i giudici della quinta sezione penale prendono le distanze dalla giurisprudenza maggioritaria e anche dal dato letterale della norma affermando la necessità del fallimento come condizione per far scattare il reato.L’occasione è offerta dal ricorso del procuratore generale contro l’applicazione della prescrizione nei confronti di un imprenditore al quale era stata contestata sia la bancarotta fraudolenta sia il reato di ricorso abusivo al credito, che “punisce” chi continua a chiedere prestiti dissimulando il dissesto o lo stato di insolvenza.La Cassazione inizia a far lievitare i tempi della prescrizione fino a 10 anni applicando la «recidiva reiterata, specifica e recente», che, in quanto circostanza aggravante, allontana la dead line dell’estinzione del reato. I giudici fissano dunque la scadenza per la prescrizione al 22 dicembre 2014, prendendo le mosse dalla data della dichiarazione di fallimento (22 dicembre 2004), considerandola il presupposto necessario per configurare il reato.
Fonte: http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/guidaAlDiritto/dirittoCivile/2014-10-28/credito-abusivo-solo-se-c-e-fallimento-100054.php

Annullabile la multa se l’orario del verbale non coincide col telelaserby Studio Legale Padula

Francesco Machina Grifeo | 29/10/2014

Corte di cassazione – Sezione VI civile – Ordinanza 29 ottobre 2014 n. 22883

In una multa per eccesso di velocità, l’orario riportato sulla scontrino del Telelaser deve corrispondere a quello scritto nero su bianco sul verbale notificato all’automobilista. Se così non è, si versa in una situazione di incertezza tale per cui la contravvenzione va annullata. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con l’ordinanza 22883/2014

Fonte: http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/guidaAlDiritto/dirittoCivile/2014-10-29/annullabile-multa-se-orario-verbale-non-coincide-col-telelaser-181056.php

Le scadenze del processo amministrativo telematicoby Studio Legale Padula

Patrizio Leozappa, Avvocato, Segretario della Camera Amministrativa Romana – www.cameraamministrativaromana.it | 28 ottobre 2014

 

a cura di Patrizio Leozappa, Avvocato,
Segretario della Camera Amministrativa Romana

www.cameraamministrativaromana.it

 

Lo scorso 24 giugno, ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni, tra le altre, per l’efficiente informatizzazione del processo amministrativo, al fine di assicurare la ragionevole durata del processo attraverso l’innovazione dei modelli organizzativi e il più efficace impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, è stato emanato il decreto legge n. 90/2014 (c.d. “decreto p.a.”), poi convertito con modifiche dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
Oltre a prevedere che si applichino subito anche nel processo amministrativo le disposizioni relative alle comunicazioni e notificazioni per via telematica, a cura della cancelleria, quando relative ai soggetti per i quali la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata o alle pubbliche amministrazioni, le norme in esame hanno introdotto due importanti scadenze allo scopo di dare concreto avvio al processo amministrativo telematico.
Tralasciando infatti quella per effetto della quale le pubbliche amministrazioni hanno ora tempo fino al 30 novembre 2014 per comunicare al Ministero della giustizia il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al fine di poter ricevere le comunicazioni e notificazioni per via telematica, mi soffermo subito sulla scadenza, prima in ordine di tempo e di importanza, prevista dall’art. 38 del decreto legge n. 90/2014.
Si tratta della introduzione di un termine certo per l’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che dovrà stabilire, secondo quanto da tempo dispone l’art. 13 dell’Allegato 2 al d. lgs. 2 luglio 2010 n. 104 (contenente le Norme di attuazione del Codice del processo amministrativo), le regole tecnico-operative per la sperimentazione, la graduale applicazione e l’aggiornamento del processo amministrativo telematico.
Del tutto opportunamente è stato imposto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di adottare detto decreto, atteso da oltre quattro anni, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, prevedendo altresì un termine di trenta giorni perché il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa e l’Agenzia per l’Italia digitale possano rendere il loro avviso, in assenza del quale il decreto può comunque essere emanato.
Dalla predisposizione della disciplina destinata a regolamentare sotto il profilo tecnico ed operativo l’applicazione del processo amministrativo telematico e tutti i suoi adempimenti, dipende infatti la sorte dell’informatizzazione del giudizio amministrativo, che è ferma ad uno stato poco più che embrionale (viene depositata, ma non scambiata, copia in via informatica degli atti di parte e dei documenti, in aggiunta a quella cartacea, ai sensi dell’art. 136, comma 2, c.p.a.), al punto da essere stata sopravanzata dal processo civile telematico, ormai operativo, e solo poco tempo fa più arretrato sotto l’aspetto informatico di quello amministrativo.
Così stando le cose, spiace davvero allora rilevare come, nonostante i presupposti di necessità ed urgenza addotti a giustificazione del ricorso al decreto legge, il termine di 60 giorni previsto dal d.l. 90/2014 sia purtroppo scaduto lo scorso 18 ottobre, senza che la Presidenza del Consiglio abbia adottato l’atteso decreto.
Va da sé che, a questo punto e sino a che le regole tecnico-operative per la (sperimentazione, l’aggiornamento e la graduale) applicazione del processo amministrativo telematico non vedranno la luce, sarà destinata a rimanere lettera morta anche la seconda, significativa scadenza del 1° gennaio 2015, a decorrere dalla quale tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale.
Si tratta dell’ulteriore importante termine introdotto proprio al fine di accelerare l’attuazione del processo amministrativo telematico dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, di conversione del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, il cui art. 38, comma 1-bis, ha modificato il comma 2-bis dell’art. 136 del codice del processo amministrativo, rendendo doveroso un adempimento ora e sino al 31 dicembre 2014 meramente facoltativo.
Sarà infatti possibile dare concreta attuazione (previo eventuale adeguamento e/o implementazione del nuovo sistema informativo per la giustizia amministrativa) all’obbligo di sottoscrivere con firma digitale tutti gli atti del processo amministrativo, siano essi provvedimenti del giudice, comunicazioni degli uffici giudiziari o atti delle parti, solo quando il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sarà stato emanato e con esso definite anche le regole tecniche che riguardano in primo luogo la formazione del fascicolo di causa elettronico e le modalità di acquisizione allo stesso degli atti telematici provenienti dal giudice (si pensi alla disciplina delle modalità di pubblicazione e di comunicazione alle parti dei provvedimenti giurisdizionali) e dalle parti (si pensi alla disciplina delle modalità di deposito degli atti soggetti a notificazione e di quelli destinati allo scambio).
Tra gli atti delle parti soggetti all’obbligo di sottoscrizione con firma digitale, vale ricordare infatti come, a differenza di quanto accade nella disciplina del processo civile telematico, vista la (futura) portata onnicomprensiva del novellato art. 136, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo, vadano annoverati anche gli atti introduttivi del giudizio amministrativo, che sarà così ad un tempo possibile e necessario notificare via pec e depositare in via telematica, con piena ed indiscussa validità giuridica, una volta emanate e note le regole tecniche del processo amministrativo telematico.
Insomma, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri spetta di rendere possibile il raggiungimento, nel volgere di poco più di due mesi, dell’ambizioso traguardo della gestione totalmente informatica del processo amministrativo.
Traguardo che è veramente alla portata degli operatori del diritto amministrativo, ultimo periodo del ricordato nuovo comma 1-bis dell’art. 38 della legge n. 114/2014 (“Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”) permettendo.

Fonte: http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoAmministrativo/2014-10-28/le-scadenze-processo-amministrativo-telematico-140256.php

 

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