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Cassazione: non risponde di omicidio il medico imprudente che si attiene alle linee guidaby Studio Legale Padula

Se gli errori sono connotati da profili di colpa diversi dall’imperizia opera la legge Balduzzi con conseguente limitazione di responsabilità per colpa lieve

di Valeria Zeppilli – Anche se il medico ha commesso, nell’espletamento della sua attività professionale, errori che sono connotati da profili di colpa diversi dall’imperizia, egli non è responsabile della morte del paziente. Purché si sia attenuto alle linee guida e la sua condotta sia stata conforme alle buone pratiche.

Con la sentenza numero 23283/2016, depositata dalla quarta sezione penale della Corte di cassazione il 6 giugno e qui sotto allegata, si è infatti affermato che in una simile ipotesi deve ritenersi operante la norma di cui all’articolo 3, comma 1, della cd. legge Balduzzi (numero 189/2012), in combinato disposto con l’articolo 43, comma 3, del codice penale, con conseguente limitazione di responsabilità del medico per colpa lieve.

Nel caso di specie, il sanitario era stato condannato nei gradi di merito per omicidio colposo del paziente, ma in terzo grado ha visto ribaltata la sua sorte, proprio in considerazione di quanto sopra detto.

La Cassazione nella pronuncia in commento ha peraltro precisato che, trattandosi di un procedimento già pendente al momento dell’entrata in vigore dell’articolo 3 della legge numero 189/2012 e rientrante tra quelli inerenti ipotesi di omicidio colposo o di lesioni colpose ascritti a un esercente una professione sanitaria e in un ambito regolato da linee guida, in applicazione di quanto disposto dall’articolo 2, comma 2, del codice penale è necessario procedere d’ufficio all’accertamento del grado di colpa, tenendo conto della parziale abrogatio criminis delle predette fattispecie. Oggi, infatti, se la condotta del medico è caratterizzata da colpa lieve, essa deve ritenersi penalmente irrilevante.

La Corte di Appello di Genova è ora chiamata a un nuovo esame della questione.

Corte di cassazione testo sentenza numero 23283/2016 

Fonte: Cassazione: non risponde di omicidio il medico imprudente che si attiene alle linee guida
(www.StudioCataldi.it)

Autovelox: tutte nulle le multe senza la prova del controllo da parte del Comuneby Studio Legale Padula

La Suprema Corte si allinea alla pronuncia della Consulta. Senza la dimostrazione della taratura annuale nei giudizi pendenti addio multe

di Marina Crisafi – Nulle le multe per eccesso di velocità se l’autovelox non è stato sottoposto a taratura periodica. Dimostrazione che dovrà essere fornita dal comune anche sui giudizi pendenti. Lo ha stabilito la seconda sezione civile della Cassazione, con la sentenza n. 9972/2016 pubblicata oggi (qui sotto allegata), accogliendo il ricorso di un’automobilista che aveva ricevuto una multa dalla polizia municipale per aver superato i limiti di velocità su un tratto di strada. Dopo la vittoria in primo grado, il tribunale le aveva dato torto confermando l’ordinanza-ingiunzione e la vicenda era finita quindi sotto la lente del Palazzaccio.

E la Cassazione, con un cambio di rotta rispetto alle pronunce precedenti ha accolto le tesi della donna, la quale lamentava che il giudice aveva omesso di considerare la mancata prova da parte dell’amministrazione comunale dell’avvenuta taratura del velox.

Richiamando la sentenza della Corte Costituzionale (la n. 113/2015) che ha dichiarato illegittimo l’art. 45, comma 6, del Codice della Strada nella parte in cui prevede che tutte le apparecchiature per l’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a periodici controlli (leggi: “Corte Costituzionale: nullo il verbale per eccesso di velocità che non riporta la data di revisione dello strumento di rilevazione“), gli Ermellini hanno cassato con rinvio la sentenza d’appello ritenendo che per l’effetto di “tale pronuncia di incostituzionalità che ha effetto retroattivo ed è quindi applicabile ai giudizi pendenti – l’articolo 45 citato – prescriva la verifica periodica della funzionalità degli autovelox e la loro taratura”.

Parola dunque al giudice del rinvio che dovrà accertare se l’apparecchiatura utilizzata per l’accertamento dell’infrazione stradale era stata sottoposta o meno alla verifica periodica di funzionalità e taratura.

Cassazione, sentenza n. 9972/2016 

Fonte: Autovelox: tutte nulle le multe senza la prova del controllo da parte del Comune
(www.StudioCataldi.it)

Stop al canone Rai in bollettaby Studio Legale Padula

Il Consiglio di Stato boccia il decreto attuativo

di Marina Crisafi – Colpo di scena per la telenovela senza fine del canone Rai. A pochi giorni dalla prima scadenza del 30 aprile per l’invio dell’autocertificazione per non pagare l’imposta, il Consiglio di Stato ha bocciato il decreto attuativo della misura inserita nella legge di stabilità. Per il giudice amministrativo il decreto del ministero dello sviluppo è in sostanza da riscrivere, a partire dal fatto che non dà una definizione “di cosa debba intendersi per apparecchio televisivo” sino alla mancanza di qualsiasi riferimento “allo scambio dati tra vari enti coinvolti necessario per l’addebito in bolletta”. Per non parlare della poca chiarezza del testo.

Così, il Consiglio rispedisce il decreto al mittente chiedendo di porre rimedio alle diverse criticità riscrivendolo. Ma non solo. Per palazzo Spada la nuova modalità di riscossione del canone tv pone anche un problema di privacy, considerata la notevole mole di dati che saranno scambiati tra gli enti coinvolti (Aeeg, ministeri, comuni, anagrafe tributaria , società private), senza che il decreto preveda alcunché sulla garanzia del rispetto della normativa sulla riservatezza.

E se il governo minimizza ritenendo la bocciatura un “utile suggerimento”, immediata è la reazione delle associazioni dei consumatori.

“Il Consiglio di Stato ha bocciato l’idea balzana del canone Rai in bolletta, partorita da un governo apprendista stregone, che vuole continuare a stangare i cittadini” segnalano Adusbef e Federconsumatori. Si tratta – proseguono – di un “intollerabile” tentativo “di fare cassa sulle tasche delle famiglie, che sono libere di decidere se possedere o meno un televisore. Se la Rai vuole avere a disposizione più risorse faccia la sua parte: operi a tutto spiano tagli agli sprechi, ai privilegi, agli abusi, evitando di assumere esterni con contratti milionari secretati direttamente proporzionali ai flop negli ascolti, invece di valorizzare le eccellenti risorse umane interne, e si concentri sull’offerta di un servizio pubblico di qualità che punti veramente sui contenuti, sulla cultura e sull’informazione”.

Ancora più duro il Codacons, secondo il quale la conseguenza del parere del Consiglio di Stato sarà quella di non “inserire il canone in bolletta, almeno fino a che non saranno superate le pesanti criticità rilevate”, spiega il presidente Carlo Rienzi. Il Governo – sottolinea Rienzi – “deve ora sospendere il decreto e apportare tutte le correzioni richieste dai giudici. L’unica cosa certa in mezzo ai tanti dubbi e alla totale mancanza di informazioni per i cittadini, è che sul canone Rai in bolletta regna il caos più totale, motivo per cui il Governo farebbe bene a rinunciare del tutto al provvedimento”.

Fonte: Stop al canone Rai in bolletta
(www.StudioCataldi.it)

Nullità del verbale ex art. 126 bis C.d.S. se elevato in presenza dell’ordinanza di sospensione della sanzione principaleby Studio Legale Padula

Nota di commento alla sentenza n. 1527/2015 del giudice di pace di Parma

Dott. Stefano Tamagna – In tema di sanzioni amministrative emanate in conseguenza di violazioni di norme del Codice della Strada, accade di frequente che le stesse prevedano contestualmente, oltre alla sanzione principale che attesta appunto l’avvenuta violazione e la relativa sanzione, anche la c.d. sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida.

Tuttavia, poiché spesso le violazioni non vengono contestate immediatamente, ma notificate al trasgressore in un secondo momento (entro i 90 giorni dalla commissione del fatto), lo stesso avrà l’obbligo di fornire informazioni sui dati personali e sulla patente di guida della persona che si trovava alla guida del veicolo con il quale veniva commessa l’infrazione

L’art. 126 bis, co. 2, C.d.S., infatti, dispone che ‘il proprietario del veicolo o il legale rappresentante deve comunicare all’organo di polizia i dati del conducente entro 60 giorni dalla notifica del verbale anche se il proprietario del mezzo e il conducente sono la stessa persona. Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 286 a euro 1.142′.

Pertanto nel caso un cui taluno sia raggiunto da una contravvenzione, ove intenda pagarla, deve altresì comunicare all’organo accertatore anche i dati di chi si trovava alla guida al fine di permettere all’Ente di provvedere alla decurtazione dei punti, quantificati nel verbale.

Qualora invece il contravventore decida di impugnare la sanzione avanti al Giudice di Pace competente, lo stesso, al fine di evitare il pagamento della sanzione principale e della sanzione accessoria consistente nella perdita dei punti dalla patente, potrà richiedere al Giudice, ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. n. 150/2011, la sospensione del provvedimento impugnato sino alla definizione del giudizio.

Il Giudice, ove ricorrano determinati presupposti (gravi e circostanziate ragioni o pericolo imminente di un danno grave ed irreparabile), provvede con ordinanza non impugnabile – pronunciata anche fuori udienza-, alla sospensione del provvedimento impugnato, il quale diverrà inesigibile dall’Amministrazione sino alla fine del giudizio ove, in caso di rigetto dell’opposizione, potrà essere richiesto.

Nel caso in esame la ricorrente riceveva una contravvenzione per eccesso di velocità, la quale veniva impugnata dallo scrivente avanti all’Ufficio del Giudice di Pace.

Visto l’importo elevato della sanzione e la decurtazione di ben sei punti dalla patente, veniva richiesta la sospensione del provvedimento impugnato ed il Giudice, tramite ordinanza, accoglieva tale richiesta.

Tuttavia, diversi mesi dopo la definizione del giudizio – il quale nel merito veniva peraltro accolto-, l’Amministrazione provvedeva a notificare all’assistita la sanzione accessoria di cui all’art. 126 bis C.d.S., per non avere, la stessa, comunicato i dati del conducente.

Tale sanzione veniva quindi emanata in spregio all’ordinanza di sospensione disposta dal Giudice nelle more del procedimento.

Pertanto la ricorrente si vedeva costretta ad adire nuovamente l’Autorità Giudiziaria per la tutela dei propri diritti.

Come detto, l’art. 126 bis, co. 2, C.d.S., impone al proprietario del veicolo di comunicare i dati del conducente al competente organo di Polizia entro sessanta giorni dal ricevimento del verbale; tuttavia, nel caso in cui venga emanata l’ordinanza di sospensione di cui all’art. 5 del d. Lgs. 150/2011, tale obbligo non sussiste in quanto la sanzione accessoria, al pari di quella principale, viene ‘congelata’ sino alla definizione del giudizio.

A conferma di ciò l’art. 126 bis, co. 2, C.d.S. prevede espressamente che ‘l’organo da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio ne dia notizia entro 30 giorni dalla definizione della contestazione effettuata’. Pertanto è implicito che ove sia promosso un ricorso all’Autorità Giudiziaria tale termine decorre dal giorno della conclusione del giudizio ove lo stesso dia un esito negativo per il ricorrente.

Con la sentenza (n. 1527/2015 qui sotto allegata), il Giudice, nel richiamare dapprima la storica pronuncia n. 27/2005 della Corte Costituzionale con la quale veniva statuito che ‘in nessun caso il proprietario è tenuto a rivelare i dati personali e della patente sino a che non siano conclusi i procedimenti giurisdizionali volti all’annullamento del verbale’ e successivamente la recente sentenza con la quale la Cassazione ribadisce che deve ritenersi ‘sospeso l’obbligo di comunicare i dati sino all’esito del relativo giudizio di opposizione’ (Cass. n. 20974/2014), accoglieva il ricorso, annullava il verbale e condannava altresì l’Amministrazione al pagamento delle spese processuali.

In casi simili, ossia qualora l’amministrazione non ottemperi all’ordinanza di sospensione e notifichi ugualmente la sanzione di cui all’art. 126 bis C.d.S., si possono ravvisare gli estremi per la condanna dell’Amministrazione resistente alla responsabilità aggravata di cui all’art. 96 c.p.c.

Sul punto lagiurisprudenza ha sancito che ‘la responsabilità aggravata si ha in tutti i casi in cui, oltre alla totale soccombenza, venga dimostrato un danno (desumibile anche dalla comune esperienza) in conseguenza del comportamento della controparte, nonché la ricorrenza del dolo o colpa grave, ossia della mancanza di diligenza’ (cfr. Cass. n. 6637/92).

Di rilievo è una recente sentenza del Giudice di Pace di Roma (G.d.P. Roma n. 39076/14) con la quale, in un caso simile al presente, veniva accolto il ricorso per l’annullamento di un verbale derivante dalla mancata dichiarazione dei dati del conducente e contestualmente riconosciuta la condanna per responsabilità aggravata del Comune.

Dott. Stefano Tamagna, patrocinatore legale del Foro di Parma

Specializzato in professioni legali

stefano.tamagna@libero.it

Sent. 1527-2015 

Fonte: Nullità del verbale ex art. 126 bis C.d.S. se elevato in presenza dell’ordinanza di sospensione della sanzione principale
(www.StudioCataldi.it)

A rischio multe con Autovelox non contestate subitoby Studio Legale Padula

Sentenza Giudice pace di Taranto crea precedente pro automobilisti

ROMA – Per gli automobilisti con il ”piede pesante” si apre la speranza della possibilità di una vera e propria ”grazia” nel caso di contravvenzione per eccesso di velocità non contestata immediatamente. Un giudice di Pace di Taranto ha, infatti, recentemente annullato un provvedimento perché nel cartello che avvisava del possibile controllo non era indicato che lo stesso si sarebbe potuto effettuare con esonero della contestazione immediata. Si tratta per ora di un pronunciamento isolato ma come sottolineano i giuristi del sito specializzato ”La legge per tutti” apre un varco nell’applicazione della legge che potrebbe avere importanti seguiti. I consulenti del sito sottolineano ora, dopo una lunga e meditata analisi, che ”il ‘vizio di forma’ potrebbe estendersi a gran parte delle contravvenzioni elevate su tutto lo Stivale”. Sebbene le mancanti indicazioni aggiuntive alla base del giudizio non siano previste specificatamente da alcuna norma o regolamento, secondo la sentenza e secondo gli stessi giuristi che ne hanno riportato ”online” i contenuti e l’hanno commentata, sarebbero necessarie nel caso di multa inviata per posta e non contestata immediatamente. Al riguardo si legge sul sito: ”non è sufficiente che il cartello mobile riporti soltanto ‘Attenzione, velocità controllata con dispositivo elettronico’, poiché questo tipo di cartello può essere sufficiente nell’ipotesi di contestazione ‘immediata’, ma nell’ipotesi di contestazione differita, sullo stesso segnale deve essere inserita quantomeno la specificazione aggiuntiva ‘e con esonero della contestazione immediata, come da decreto Pref.

di…’.

Per non creare false aspettative negli automobilisti, comunque, è il caso di sottolineare che la sentenza, la numero 1516/2015 pubblicata il 27 maggio 2015, per la giurisprudenza italiana non è emessa da un organo giudicante di livello tale da creare un precedente vincolante, e questo anche nel caso non venisse annullata da successivi gradi di impugnazione e quindi venisse confermata in via definitiva. Il pronunciamento, però, potrebbe comunque creare un’indicazione ”persuasiva” per altri giudici e quindi aprire un varco all’interno dell’applicazione generale della normativa.

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FONTE: http://www.ansa.it/canale_motori/notizie/istituzioni/2015/11/17/a-rischio-multe-con-autovelox-non-contestate-subito_1a96448b-4d79-422a-b7a1-d89a7ddc7c07.html

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