Gli organismi di mediazione impugnano le nuove incompatibilitàby Studio Legale Padula

Nell’assemblea svoltasi il 23 e 24 ottobre 2014, il Coordinamento della Conciliazione forense (associazione che raccoglie 48 organismi di mediazione facenti capo agli ordini forensi) ha affrontato il tema delle novità introdotte dal Dm 139/2014 ed in particolare l’introduzione dell’art. 14-bis nel Dm 180/2010 che disciplina “incompatibilità e conflitti di interesse” del mediatore.

Più precisamente, in ordine alle nuove incompatibilità per l’avvocato assistente della parte che sia semplicemente iscritto come mediatore (o addirittura collega di un mediatore) presso lo stesso organismo, il Coordinamento ha espresso la sua ferma contrarietà, deliberando di promuovere l’impugnazione del decreto, ma allo stesso tempo di chiedere un immediato confronto con il Ministero della giustizia per valutare i giusti correttivi (anche interpretativi) a delle previsioni “ingiuste e non necessarie”.

L’orientamento propos to – Per cui è stato deliberato di procedere alla impugnazione del Dm 139/2014 con riguardo alla norma sopra richiamata suggerendo allo stato, i seguenti ed immediati indirizzi interpretativi:

a) sulle mediazioni pendenti: le nuove disposizioni non possono comunque ritenersi applicabili alle istanze di mediazione depositate anteriormente all’entrata in vigore del decreto, avvenuta il 24 settembre 2014;

b) sulle mediazioni dalla parte del chiamato o aderente (cosiddette passive): le nuove ipotesi di incompatibilità non possono, altresì, ritenersi applicabili nelle seguenti casistiche: 1) nel caso in cui il chiamato in mediazione sia assistito da legale che sia anche mediatore (o collega o associato di un mediatore) presso l’organismo ove è stata depositata l’istanza, in quanto diversamente il medesimo si troverebbe privato dell’assistenza del proprio legale di fiducia, con grave violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito; 2) nel caso di mediazione ordinata dal giudice, nel quale il deposito dell’istanza di mediazione potrebbe essere intenzionalmente effettuato presso l’organismo dove opera come mediatore il collega di controparte, così strumentalizzando tale prevista incompatibilità;

c) sul rilievo disciplinare dei comportamenti tenuti dai mediatori, nonché dei professionisti soci, associati ovvero che esercitino la professione negli stessi locali: l’art. 62 del nuovo codice deontologico forense è riferito ai soli avvocati che esercitano la funzione di mediatore ed impone il rispetto della normativa vigente. La violazione dei divieti di cui all’art. 14-bis, da parte dei colleghi, soci o associati dei mediatori non determina alcun autonomo rilievo disciplinare, fatto salvo diverso ed eventuale rilievo del caso concreto;

d) effetti sui procedimenti; mancata contestazione o accettazione dell’incompatibilità: la situazione di incompatibilità derivante dalle nuove disposizioni, che sia emersa nel corso del procedimento di mediazione, può essere contestata dall’altra parte facendo valere un giustificato motivo per non partecipare alla mediazione o per non proseguire la medesima, ove trattasi di un primo incontro. La mancanza di contestazione (o l’accettazione espressa dell’incompatibilità) o la mancata partecipazione (priva di risposta) comporta il regolare svolgimento della mediazione, ai fini dell’espletamento della condizione di procedibilità, oltre che del raggiungimento dell’eventuale accordo.

Negoziazione assistita – Desta poi interesse quanto la Conciliazione forense propone in relazione alla negoziazione assistita. Nell’ottica dell’incentivazione delle soluzioni negoziali (con la fattiva collaborazione dell’avvocatura), ha confermato la valutazione positiva sull’introduzione della nuova “procedura”, ribadendo che la negoziazione assistita deve certamente rappresentare un primo approccio alla soluzione negoziale della controversia. Ove le parti non dovessero raggiungere un accordo, gli organismi di mediazione forensi proporranno l’intervento del mediatore (che, in molti casi, può fare la differenza) a condizioni agevolate.
Il Coordinamento degli organismi forensi ha quindi deliberato che, in caso di presentazione di una domanda di mediazione congiunta ad opera delle parti (assistite da avvocati), già dichiarando l’intenzione di avvalersi dell’opera del mediatore, gli organismi di mediazione proporranno una riduzione delle spese di mediazione fino al 50%, oltre alle ulteriori agevolazioni già previste dalla legge per gli accordi stipulati in sede di mediazione.

Fonte: http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/guidaAlDiritto/dirittoCivile/2014-11-24/gli-organismi-mediazione-impugnano-nuove-incompatibilita-112422.php

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