In “Gazzetta” la mini riforma civile – Da dicembre divorzi dal sindacoby Studio Legale Padula
Con la pubblicazione sul supplemento ordinario n. 84 alla «Gazzetta Ufficiale» n. 261 del 10 novembre 2014 della legge n. 162 di conversione del decreto legge n. 132, si ha finalmente un calendario chiaro dell’entrata in vigore delle mini riforma della giustizia civile. Si parte con ildivorzio davanti al sindaco che dall’11 dicembrediventa una realtà. Dunque, chi vorrà sciogliere il vincolo potrà presentarsi presso il primo cittadino (in qualità di ufficiale dello stato civile) del comune di residenza di uno dei coniugi o del comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio. L’assistenza dell’avvocato sarà «facoltativa».Anteprima modifiche
Il Testo coordinato del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132
La mini riforma articolo per articolo
La negoziazione assistita come condizione di procedibilità nelle controversie per il risarcimento danni da incidente stradale e per le domande di pagamento fino a 50mila euro debutterà invece il prossimo anno. Si dovranno attendere infatti 90 giorni dalla data di pubblicazione della legge. L’esperimento del procedimento non preclude la concessione di provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale. E l’obbligo non si applica ai procedimenti: per ingiunzione, inclusa l’opposizione; a quelli di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite (di cui all’articolo 696-bis del codice di procedura civile); di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata; in camera di consiglio; ed all’azione civile esercitata nel processo penale.
E sempre dalla stessa data partirà anche la nuova disciplina per la compensazione delle spese che modifica il secondo comma dell’articolo 92 del Cpc nel tentativo di arrestare la crescita del contenzioso. Il giudice infatti potrà disporre la compensazione, oltre al caso di soccombenza reciproca, nelle ipotesi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
L’11 dicembre segnerà anche il momento da cui il giudice potrà disporre d’ufficio laconversione dal rito ordinario di cognizione a quello sommario. Dopo l’articolo 183 del codice di procedura civile, infatti, è stato inserito il 183-bis secondo cui «nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, il giudice nell’udienza di trattazione, valutata la complessità della lite e dell’istruzione probatoria, può disporre, previo contraddittorio anche mediante trattazione scritta, con ordinanza non impugnabile, che si proceda a norma dell’articolo 702-ter e invita le parti ad indicare, a pena di decadenza, nella stessa udienza i mezzi di prova, ivi compresi i documenti, di cui intendono avvalersi e la relativa prova contraria». Inoltre, se richiesto, può fissare una nuova udienza e termine perentorio non superiore a quindici giorni per l’indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali e termine perentorio di ulteriori dieci giorni per le sole indicazioni di prova contraria.
Ed anche per l’aumento delle s oglie dei tassi di interesse l’11 dicembre è la data di riferimento. All’articolo 1284 del codice civile, infatti, dopo il terzo comma si è previsto che «se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale, il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commercialiۚ».
Infine, sempre a partire da un mese dalla pubblicazione della norma decorre la possibilità per l’ufficiale giudiziario di accedere mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni (anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari; pubblico registro automobilistico ed enti previdenziali), per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti «per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti».
Fonte: http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/guidaAlDiritto/dirittoCivile/2014-11-11/in-gazzetta-mini-riforma-civile–dicembre-divorzi-sindaco-115906.php