Archive for Maggio, 2015

Pensioni: dal 1° giugno pagamenti il primo del mese ma con qualche eccezioneby Studio Legale Padula

L’Inps conferma l’armonizzazione della data di pagamento dei trattamenti pensionistici il primo di ogni mese, salvo qualche eccezione che slitta a luglio

di Marina Crisafi – A partire da lunedì tutti i trattamenti pensionistici saranno posti in pagamento il primo giorno del mese. 

Lo comunica, ufficialmente, l’Inps con il messaggio n. 3159/2015 (qui sotto allegato) recependo una delle novità contenute nel recente d.l. n. 65/2015 (c.d. decreto pensioni) con il quale il Governo ha stabilito i rimborsi da dare ai pensionati a causa del blocco delle rivalutazioni per gli anni 2012 e 2013 deciso dalla riforma Fornero e dichiarato incostituzionale dalla Consulta (leggi: “Sì del Governo al ‘rimborsino’ ai pensionati: da 750 a 278 euro dall’1 agosto”).

L’obbligo, inserito nell’art. 6 del decreto “al fine di razionalizzare e uniformare le procedure e i tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall’Inps”, smonta di fatto le novità introdotte dall’ultima legge di stabilità che aveva fatto slittare al 10 del mese i trattamenti pensionistici risultanti da più gestioni (Inps, Inpdap, Enpals).

Per cui, precisa l’ente, con unico mandato di pagamento, salva l’esistenza di cause ostative, a decorrere dalla mensilità di giugno 2015 tutti “i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché le rendite vitalizie dell’INAIL”, saranno posti in pagamento il primo giorno di ciascun mese” o il giorno successivo nel caso in cui il primo del mese sia festivo o non bancabile.

L’anticipazione vale anche per i trattamenti delle gestioni spettacolo e sportivi professionisti, in precedenza effettuati il 10 del mese e delle gestioni pubbliche prima previsti il 16 di ogni mese.

Le regole di unificazione si applicano sia per le pensioni pagate in Italia che per quelle erogate all’estero.

Ma c’è qualche eccezione.

Rimane ferma infatti la cadenza bimestrale delle gestioni spettacolo e sportivi professionisti corrisposte ai beneficiari residenti all’estero.

Inoltre, dati “i tempi ristretti tra la data di approvazione della norma  e la prima data unica di pagamento, i flussi agli enti pagatori sono stati trasmessi separatamente per Inps, Inpdap e Enpals e ciò – comunica l’ente previdenziale  – non ha consentito di unificare tutti i pagamenti in capo al medesimo soggetto”.

Questo significa che per i titolari di più trattamenti pensionistici facenti carico a gestioni private, pubbliche e spettacolo e sport per questo mese vedranno unificate le disposizioni di pagamento, prima effettuate in maniera disgiunta, mentre il pagamento effettivo e unico avverrà dal prossimo mesea partire dall’1 luglio.

Per tutti, poi, in base al decreto 65/2015, ricorda l’Inps, a decorrere dal 2017, i pagamenti saranno effettuati non più il primo del mese ma il secondo giorno bancabile.

Fonte: Pensioni: dal 1° giugno pagamenti il primo del mese ma con qualche eccezione
(www.StudioCataldi.it)

DIRIGENTI ILLEGITTIMI delle Agenzie fiscali – secondo step (di Ilaria Corridoni)by Studio Legale Padula

TRIBUTARIO FLASH

Le lente dell’avvocato sul problema fiscale

di Ilaria Corridoni

Avvocato Cassazionista Master Tributario

In apertura di settimana, facendo espresso richiamo all’articolo a mia firma, che abbiamo già pubblicato il 22 maggio 2015 e che trovate su LIA Law in Action sotto il titolo “Dirigenti decaduti: lo stato dell’arte“, debbo dedicare una trattazione mirata alla sentenza depositata il 19 maggio u.s. dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano, rubricata al n°2184/2015.

Milano è da sempre un punto importante di riferimento in ogni ambito del diritto.

La pronuncia summenzionata rappresenta la progressione che dobbiamo affrontare nella disamina del tema caldo dei “dirigenti senza concorso” e per guardare agli step che verosimilmente si succederanno a venire con un ritmo sostenuto.

E’ andata ieri su Italia Oggi, insieme ad un articolo del Vice Direttore Marino Longoni, una summa sulle sentenze emesse ad oggi dalla Commissioni di merito, con alcuni commenti interessanti.

La Regionale di Milano arriva sul problema recando disamina approfondita e piuttosto articolata in punto di diritto, stabilendo dei principi cardine di fondamentale importanza.

Richiama la nota sentenza n.37/2015 della Consulta e stabilisce di conseguenza quanto segue:

– sono decaduti dagli incarichi dirigenziali tutti coloro che erano stati nominati in base alle norme dichiarate incostituzionali (art. 8, c. 24 DL 16/2012; art. 1, c. 14, DL 150/2013; art. 1, c. 8, DL 192/2014);

– sono illegittimi tutti gli atti da essi firmati;

– in base alla legge 241/1990, richiamata dal Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, in GU n. 36/2001, gli avvisi di accertamento sono emessi dalla direzione provinciale e sono sottoscritti dal direttore o, per delega di questi, da altri dirigenti o funzionari a seconda della rilevanza e complessità degli atti.

Preme a questo punto ricordare quanto ho già evidenziato nell’articolo surrichiamato del 22 maggio 2015 (in Lia Law in Action con il titolo “Dirigenti decaduti: lo stato dell’arte”) circa i limiti e i requisiti di una valida delega di firma.

Il difensore tributario ricordi sempre di esaminare il testo completo dei documenti che l’Agenzia produrrà in giudizio e dei relativi allegati!

Il Giudice Regionale Milanese prosegue evidenziando che la legge 241 cit. sancisce all’art. 21 septies la nullità assoluta dei provvedimenti viziati “per difetto assoluto di attribuzione”.

Gli avvisi firmati da un dirigente “senza concorso”, decaduto, illegittimamente nominato, sono nulli per violazione degli art. 42 DPR 600/1973 e 56 DPR 633/1972 e specificamente per incompetenza.

C’è quindi un passo fondamentale in cui il Collegio d’appello di Milano si esprime negando che le regole interne dell’Amministrazione finanziaria, pur alla luce di certa giurisprudenza di Cassazione che l’ufficio tenta di addurre a sostegno delle proprie difese, consentano di ritenere validi gli atti firmati da semplici funzionari se questi non sono stati validamente delegati.

Sono da considerarsi validamente delegati alla firma solo coloro che tale delega (ndr: purchè sia nominativa, completa, per circoscritti ambiti di spazio e di tempo) abbiano ricevuto da dirigente nominato a seguito di pubblico concorso e non ex lege come di fatto avvenuto sino all’intervento della Consulta.

Viene ulteriormente richiamata la giurisprudenza di legittimità già citata nel mio pezzo del 22 maggio 2015 (in Lia Law in Action con il titolo “Dirigenti decaduti: lo stato dell’arte”), che per brevità non ripropongo e che tratta della violazione dell’art. 42 DPR 600/73.

Tale vizio di incompetenza può essere eccepito in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevato anche d’ufficio.

Questa attualmente è la cresta dell’onda.

Chi non avesse sollevato eccezione nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, o in appello o persino dinanzi alla Corte di Cassazione, potrà ancora farlo e addirittura far valere il vizio in udienza perché questo consegue naturaliter dalla rilevabilità d’ufficio dello stesso.

La sentenza della Consulta non è un “documento” in senso tecnico e non vi è alcuna preclusione all’ostensione, alla citazione ed all'”utilizzo” dinanzi alle Corti.

Non occorre affatto, a parere di chi scrive, neppure la proposizione di “motivi aggiunti” ex art. 24 D. Lgs. 546/1992, perché tale espediente è da adottarsi quando ciò è reso necessario dal deposito, ad opera delle altre parti, di documenti non conosciuti.

Se l’Amministrazione producesse in giudizio documenti “nuovi” volti a contrastare l’eccezione del ricorrente sarà facoltà di questo presentare anche i cd. “motivi aggiunti”, ma si rammenti che l’Agenzia, a norma dell’art. 58 D. Lgs. 546/1992, può produrre “documenti nuovi” anche in grado d’appello.

La partita è aperta.

Potrà essere sempre presentata una memoria nei modi e termini di legge se serve alla tranquillità del difensore tributario e aiuta a lumeggiare i termini della questione con degli spunti interessanti e pertinenti che le Corti dovranno raccogliere via via, man mano che la vicenda si “chiarirà”.

Neppure questa però è indispensabile, stante che il vizio discende da una pronuncia di incostituzionalità delle norme su cui poggiava l’impianto delle deleghe e delle nomine dirigenziali, come abbiamo visto è rilevabile d’ufficio e – diciamo così – non è sanabile.

Speriamo che il tema respiri in virtù di pronunce ponderate ed autorevoli e di consistenti, altrettanto autorevoli, interventi di dottrina.

Appuntamento al prossimo step su LIA Law in Action per le novità di rilievo.

Fonte: DIRIGENTI ILLEGITTIMI delle Agenzie fiscali – secondo step (di Ilaria Corridoni)
(www.StudioCataldi.it)

Atti e accertamenti firmati da non dirigenti. Le sentenze che annullano gli accertamenti e le cartelle diventano numerose.by Studio Legale Padula

Dopo le pronunce della CTP di Legge vi è ora un pronuncia della CTR della Lombardia

dott.ssa Floriana Baldino 

Dopo quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 37 del 25/02/2015, si moltiplicano le sentenze delle Commissioni tributarie  di primo grado e di secondo grado che, uniformandosi a quanto stabilito dalla Suprema Corte, annullano gli avvisi di accertamento firmati da quei funzionari che firmano nella qualità di dirigenti dell’Agenzia dell’Entrate ma non risultano essere nell’elenco ufficiale dello stesso Ufficio (ovvero dell’ Agenzia).

Le sentenze sono la n.  1789-02-15 e la 1790-02 -15 della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, poi c’è stata la sentenza di primo grado della CT di Milano, ed ora anche il secondo grado della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sent.2184/2015 del 19.05.2015 CTR Lombardia appunto, che si è uniformata alla giurisprudenza, si potrebbe dire, ormai maggioritaria.

Gli atti emessi dai dirigenti illegittimi dell’Agenzia delle Entrate sono radicalmente nulliINESISTENTI.

Vero è che le sentenze di primo e di secondo grado delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali  non sono vincolanti, e sicuramente attenderemo con ansia la pronuncia della suprema Corte di Cassazione che sicuramente non tarderà ad arrivare in quanto sarà chiamata a pronunciarsi sul  ricorso che depositerà l’Agenzia delle Entrate.

Gli effetti della sentenza ovviamente non si limitano solo agli avvisi di accertamento ma coinvolgono e trascinano nella nullità di fatto, anche i successivi atti emessi da Equitalia, ovvero le loro cartelle di pagamento.

Altri articoli su questo argomento:

» Corte costituzionale: nulli gli atti dell’Agenzia delle Entrate e nulle le cartelle Equitalia firmate e trasmesse da ‘dirigenti di fiducia’ – Dott.ssa Floriana Baldino

» AGENZIA delle ENTRATE – Dirigenti decaduti: lo stato dell’arte (di Ilaria Corridoni) – Law In Action – di P. Storani

» Cosa può fare il contribuente per sapere se chi ha firmato l’atto è uno dei “Falsi Dirigenti”. – Dott.ssa Floriana Baldino

» Nullità di cartelle Equitalia e di atti dell’Agenzia. 

» Alcuni chiarimenti sulla questione dei dirigenti illegittimi. – Dott.ssa Floriana Baldino

» Quel “pasticciaccio brutto” dei dirigenti illegittimi delle Entrate. Facciamo il punto – Marina Crisafi

» Il ricorso contro le cartelle Equitalia dopo la sentenza che dichiara nulli gli atti firmati da dirigenti senza concorso – Marina Crisafi

Fonte: Atti e accertamenti firmati da non dirigenti. Le sentenze che annullano gli accertamenti e le cartelle diventano numerose.
(www.StudioCataldi.it)

La Cassazione dice no alle cause che hanno un valore di pochi euro. Intasano la giustiziaby Studio Legale Padula

Sicuramente le cause di scarso valore contribuiscono a ingolfare la già di per sé lenta macchina giudiziaria. E di certo non aiutano il sistema giustizia a uscire da una situazione di cronica emergenza.
Eppure anche le cause di valore molto modesto potrebbero finire nelle aule della Suprema Corte.
Nel 2007 ad esempio la Cassazione dovete decidere in merito a una richiesta di risarcimento danni che i parenti di un defunto avevano rivolto al prete che aveva sbagliato l’orario della messa funebre nonostante avesse percepito un compenso di 10 euro. Una cosa di poco conto eppure il caso era finito nelle aule della Suprema Corte (Vedi: Cassazione: prete sbaglia orario della messa funebre? Niente risarcimento ai parenti)
E di casi di questo tipo ce ne sono davvero tanti.
Ora gli Ermellini sembrano aver deciso di correre ai ripari.
Dopo essere stati chiamati a decidere in merito a una controversia in cui l’oggetto del contendere aveva un valore davvero irrisorio hanno deciso di respingere il ricorso.
Insomma che si abbia ragione o no poco importa, il ricorso potrebbe essere respinto se ciò di cui si discute ha un valore  “oggettivamente minimo” ed una valenza solo economica.
Nel caso di specie (che è immediatamente finito nel notiziario dell’ANSA) si trattava di decidere in merito al riconoscimento di interessi sul capitale per un tardato pagamento di appena 15 giorni. Ritardo per quale il creditore chiedeva il riconoscimento di 33 euro.

Fonte: La Cassazione dice no alle cause che hanno un valore di pochi euro. Intasano la giustizia
(www.StudioCataldi.it)

Fisco, la cartella di Equitalia è nulla se non passa dalle Poste Italianeby Studio Legale Padula

Fate attenzione a chi vi spedisce la cartella di Equitalia che vi impone un pagamento: se non arriva tramite raccomandata che passa dalle Poste Italiane, non dovete sganciare un euro. E’ quanto stabilisce una sentenza della Ctp di Reggio Emilia, la 199/03/2015, in cui si spiega che è nulla e non sanabile la cartella di pagamento emessa da Equitalia e notificata con raccomandata a/r a mezzo di un’agenzia privata di recapito. Un sistema di consegna privato, dunque, annulla l’atto e “salva” i vostri risparmi.

Il ricorso – Il caso era stato sollevato da un contribuente che aveva impugnato una cartella di pagamento, ritenendola nulla per inesistenza della notifica, poiché – come spiega Il Sole 24 Ore – l’agente della riscossione non aveva utilizzato per l’invio della raccomandata a/r le Poste Italiane, così come previsto dalla legge (al contrario era stata scelta un’agenzia privata di recapito). In giudizio, Equitalia ha sostenuto che si era avvalsa legittimamente del servizio privato in base al criterio dell’offerta economica più vantaggiosa, e sempre Equitalia ha sostenuto che di tale procedura era stata data pubblicità nelle forme di legge.

Il verdetto – La Ctp, però, ha dato ragione al contribuente, facendo proprio un principio espresso dalla Cassazione secondo il quale quando il legislatore prescrive, per l’esecuzione di una notificazione, il ricorso alla raccomandata con avviso di ricevimento non può che fare riferimento al “servizio postale universale” fornito dall’Ente Poste sull’intero territorio nazionale. Dunque, se il compito viene affidato a un’agenzia privata è da considerarsi non conforme e non idoneo al perfezionamento del procedimento notificatorio.

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