Archive for Febbraio, 2015
Processo penale: no della Cassazione all’invio dell’istanza di rinvio mediante indirizzo di posta “privata” o telefax.by Studio Legale Padula
Dott.ssa Sabrina Caporale
sabrinacaporale87@gmail.com
tel. 329/3837427
Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 10 febbraio 2014 n. 7058.
“E’ inammissibile l’istanza di rinvio dell’udienza per concomitante impegno del difensore trasmessa via telefax, poichè l’art. 121 c.p.p. stabilisce l’obbligo per le parti di presentare le memorie e le richieste rivolte al giudice mediante deposito in cancelleria, mentre il ricorso al telefax è riservato ai funzionari di cancelleria ai sensi dell’art. 150 c.p.p (Sez. 6, n. 28244 del 30/01/2013).
Ad affermalo è la Suprema Corte di Cassazione che, in verità, ribadisce un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità.
Nel caso in esame, la comunicazione dell’istanza di rinvio era, invero, avvenuta mediante l’indirizzo di posta elettronica “privata” del difensore e non già a mezzo di posta elettronica certificata.
Sul punto osserva la Corte che «a differenza di quanto previsto per il processo civile, – nel processo penale tale forma di trasmissione, per le parti private, non sarebbe stata comunque idonea per comunicare l’impedimento. Ed invero, nel processo civile l’art. 366 c.p.c., comma 2, (cosi come previsto dalla L. 12 novembre 2011, n. 183, che ha modificato la L. n. 53 del 1994), ha introdotto espressamente la PEC quale strumento utile per le notifiche degli avvocati autorizzati.
Già il D.M. n. 44 del 2011 aveva disciplinato con maggiore attenzione l’invio delle comunicazioni e delle notifiche in via telematica dagli uffici giudiziari agli avvocati e agli ausiliari del giudice nel processo civile, in attuazione della L. 6 agosto 2008, n. 133, art. 51. In tale contesto assume rilevanza la disposizione di cui all’art. 4 che prevede l’adozione di un servizio di posta elettronica certificata da parte del Ministero della Giustizia in quanto ai sensi di quanto disposto dalla L. n. 24 del 2010 nel processo civile e nel processo penale, tutte le comunicazioni e notificazioni per via telematica devono effettuarsi, mediante posta elettronica certificata. Quest’ultima disposizione è stata rinnovata anche dal d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, in GU n.245 del 19-10-2012 – Suppl. Ordinario n. 194), entrato in vigore il 20/10/2012 e convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (c.d. Decreto crescitalia 2.0) dove all’art. 16 viene sancito, al comma 4, che “Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma dell’art. 148 c.p.p., comma 2 bis, artt. 149 e 150 c.p.p. e art. 151 c.p.p., comma 2. La relazione di notificazione è redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria”. «Ne consegue, pertanto, che per la parte privata, nel processo penale, l’uso di tale mezzo informatico di trasmissione non è – allo stato – consentito quale forma di comunicazione e/o notificazione».
FONTE: Dott.ssa Sabrina Caporale – sabrinacaporale87@gmail.com – tel. 329/3837427
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Separazione, dopo il no del Pm possibile un nuovo accordoby Studio Legale Padula
Un accordo tira l’altro. O meglio, a uno bocciato ne può seguire un altro, sia pure di tenore diverso. Il Tribunale di Torino, Settima sezione civile, provvedimento del 15 gennaio , in una delle primissime interpretazioni delle norme sulla negoziazione assistita nella delicata materia della separazione e del divorzio, traccia la linea e spiega cosa avviene quando l’intesa tra i coniugi non è autorizzata dal pubblico ministero.
Nel caso in questione, il pubblico ministero non aveva dato l’autorizzazione all’accordo raggiunto da una coppia per regolare le condizioni della separazione. In particolare, l’intesa non rispondeva agli interessi del figlio, maggiorenne ma non autonomo sul piano economico, visto che nulla era previsto per il suo mantenimento.
Ora la legge, la n. 162 del 2014, nell’introdurre la negoziazione assistita come soluzione consensuale per la separazione personale, stabilisce anche che, in caso di mancato assenso da parte della pubblica accusa, lo stesso pm trasmette l’accordo al presidente del tribunale che fissa entro 30 giorni udienza di comparizione delle parti e «provvede senza ritardo». E su questo passaggio il provvedimento si interroga sull’organo davanti al quale l’udienza deve essere fissata sul contenuto di quel «provvede».
Fonte: http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/guidaAlDiritto/dirittoCivile/2015-02-26/separazione-il-no-pm-possibile-uovo-accordo-174223.php
Cassazione: se la cartella di pagamento è inviata a mezzo raccomandata Equitalia ha l’onere di dimostrare il contenuto del plico Fonte:by Studio Legale Padula
Con sentenza n. 2625 dell’ 11 febbraio 2015, la Corte di Cassazione ha riconosciuto maggiori tutele al contribuente nel procedimento di riscossione notificato a mezzo posta.
Fonte: Cassazione: se la cartella di pagamento è inviata a mezzo raccomandata Equitalia ha l’onere di dimostrare il contenuto del plico
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Niente più avvocati “a tempo perso”. Ecco le future regole per l’esercizio della professione. In allegato la bozza del regolamento del Ministeroby Studio Legale Padula
Avvocati solo se la professione è esercitata “in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente”.
È questa la conditio sine qua non per chi vuole continuare la propria attività di avvocato sulla base dello schema di regolamento teso a disciplinare le modalità di accertamento dell’esercizio della professione forense pubblicato in questi giorni dal Ministero della Giustizia, in attuazione dell’art. 21 della l. n. 247/2012.
Attualmente al vaglio del Consiglio Nazionale Forense per il necessario parere, il regolamento detta una serie di condizioni che gli avvocati dovranno rispettare, a pena di cancellazione dall’albo, le eccezioni consentite, le modalità di accertamento e di reiscrizione dopo l’applicazione delle sanzioni.
Ecco le nuove regole:
– Gli otto requisiti necessari per la professione
Per dimostrare che la professione forense è esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, l’avvocato dovrà possedere “congiuntamente” gli 8 requisiti richiesti dall’art. 2 della bozza di regolamento del Ministero, ovvero:
» essere titolare di partita Iva attiva;
» avere l’uso di locali e di (almeno) un’utenza telefonica destinati allo svolgimento dell’attività professionale, anche associata;
» aver trattato almeno cinque affari l’anno anche se conferiti da altro professionista;
» possedere una pec regolarmente comunicata al Consiglio dell’Ordine;
» aver assolto gli obblighi di aggiornamento professionale;
» disporre di una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione;
» avere pagato i contributi annuali dovuti al Consiglio dell’Ordine;
» avere pagato i contributi alla Cassa di Previdenza Forense.
– Sanzioni ed eccezioni
Il mancato rispetto degli 8 requisiti congiunti comporterà la cancellazione dall’albo, se l’avvocato non dimostrerà la sussistenza di giustificati motivi oggettivi o soggettivi.
Sarà il Consiglio dell’Ordine circondariale, ogni tre anni a verificare, con riguardo a ciascuno degli avvocati iscritti all’albo, la sussistenza delle modalità e dei requisiti richiesti per l’esercizio della professione e in mancanza a disporre la cancellazione per il professionista, comunicandola, una volta divenuta esecutiva, al Cnf e a tutti i consigli degli ordini territoriali.
La verifica non sarà prevista per i giovani avvocati: nello schema, infatti, è disposto che per i primi cinque anni dall’iscrizione all’albo non verranno effettuati i controlli.
– Impugnazione e reiscrizione
Ex art. 3 del regolamento, prima di deliberare la cancellazione dall’albo, il consiglio dell’ordine circondariale invita l’avvocato, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando non è possibile, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a presentare eventuali osservazioni entro un termine non inferiore a trenta giorni.
L’avvocato che ne fa richiesta è ascoltato personalmente.
La delibera di cancellazione è notificata entro quindici giorni all’interessato.
L’interessato, secondo l’art. 17, comma 14, della l. n. 247/2012, può presentare ricorso al Cnf nel termine di 60 giorni dalla notificazione, con effetto sospensivo.
L’avvocato cancellato, inoltre, ha diritto di essere reiscritto all’albo quando dimostri di avere acquisito i requisiti di cui era stato considerato sprovvisto, salvo che la cancellazione sia dipesa dal non aver trattato almeno cinque affari per ciascun anno o dal non aver assolto l’obbligo dell’aggiornamento professionale; in tal caso dovrà attendere dodici mesi da quando la delibera di cancellazione è diventata esecutiva prima di essere nuovamente iscritto.
Fonte: Niente più avvocati “a tempo perso”. Ecco le future regole per l’esercizio della professione. In allegato la bozza del regolamento del Ministero
(www.StudioCataldi.it)