Archive for Gennaio, 2015
Cassazione: quando una banale spinta diventa omicidio preterintenzionaleby Studio Legale Padula
Una “semplice” spinta può rivelarsi fatale e determinare la condanna per omicidio preterintenzionale. È quanto è capitato al marito di una donna che spingeva il nonno della moglie facendolo cadere a terra e causandogli la frattura del femore sinistro. L’anziano veniva ricoverato in ospedale e dimesso in (apparenti) discrete condizioni generali, ma ospitato presso una casa di riposo, per una settimana, moriva per la c.d. “sindrome di allettamento”.
Per il marito della nipote si profila subito la condanna (oltre che per maltrattamenti a danno della moglie) anche per omicidio preterintenzionale.
L’uomo, pertanto, si rivolge alla Cassazione, impugnando la sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Palermo e lamentando la mancanza del nesso di causalità, considerato che la vittima era stata dimessa in condizioni generali discrete e che la morte era dipesa dalla mancanza di assistenza sanitaria, farmacologica o riabilitativa presso la casa di riposo.
Ma la Cassazione non ha dubbi.
Confermando la sentenza della Corte d’Appello, la S.C., con sentenza n. 2772 depositata ieri, ha ritenuto evidente il collegamento tra la condotta contestata e la morte del nonno, pur in assenza di autopsia.
A nulla sono valse, pertanto, le generiche doglianze dell’imputato sulla responsabilità per negligenza della casa di cura, il ricorso per la S.C. è inammissibile. Ne consegue, dunque, la conferma della condanna per omicidio preterintenzionale e al pagamento delle spese processuali.
Fonte: Cassazione: quando una banale spinta diventa omicidio preterintenzionale
(www.StudioCataldi.it)
Due madri per un solo bambino. Il primo sì dei giudici italianiby Studio Legale Padula
di Marina Crisafi – Un bambino può avere due madri? Se per molti ancora può sembrare un’eresia, in un’Italia fondata sulla famiglia “nucleare” formata da padre, madre e figlio, la domanda è stata, invece, positivamente accolta dalla Corte d’Appello di Torino, che ha riconosciuto nelle scorse ore il diritto di due donne (un’italiana e una spagnola) sposate e poi divorziate in Spagna, di essere dichiarate entrambe mamme del bambino dato alla luce nello stesso Paese grazie al ricorso all’inseminazione eterologa.
Una sentenza definita “rivoluzionaria” quella dei giudici di Torino, ma in un certo senso anche attesa.
Pur non avendo il legislatore mosso alcun passo ufficiale sul riconoscimento dei matrimoni gay e men che meno sul diritto alla filiazione/adozione delle coppie appartenenti allo stesso sesso, le corti italiane, chiamate a pronunciarsi più volte su vicende inerenti tali diritti hanno da tempo lanciato moniti su una presa d’atto urgente e necessaria.
Considerata, inoltre, la legislazione di molti Stati europei che si muove in senso contrario rispetto a quella italiana in materia, era scontato, quindi che prima o poi i tribunali del Bel Paese si sarebbero scontrati con una situazione di interesse “superiore”, come quello del diritto di un minore alla propria famiglia, prescindendo dal fatto che questa sia o meno omosessuale.
Così, la Corte d’Appello torinese, sovvertendo la sentenza del tribunale di primo grado, di fronte alla scelta tra la contrarietà o meno all’ordine pubblico e il bene primario del minore, rifacendosi ai principi affermati dalla Convenzione sui diritti del Fanciullo del 1989, ha optato immancabilmente per quest’ultimo, ritenendo il primo declinabile in funzione del secondo.
Ritenendo che la questione non riguardasse l’introduzione ex novo di una situazione giuridica inesistente, ma soltanto la garanzia di “una copertura giuridica ad una situazione di fatto in essere da anni, nell’esclusivo interesse di un bambino cresciuto da due donneche la legge spagnola riconosce entrambe come madri” (indicate, infatti, nello stato civile della città di Barcellona come “madre A” e “madre B”), la Corte ha pertanto ordinato all’ufficiale di Stato civile del Comune di Torino di trascrivere la nascita del bambino come figlio di entrambe le madri. Anche perché, la mancata trascrizione dell’atto di nascita, secondo i giudici subalpini, non riconoscendo in Italia la relazione parentale con la madre non partoriente, limiterebbe e comprimerebbe “il diritto all’identità personale del minore e il suo status”, andando ad intaccare anche la responsabilità genitoriale e privandolo dei rapporti successori nei confronti della famiglia della madre esclusa.
Dal canto suo, il comune di Torino, ha deciso invece di rimandare la trascrizione dell’atto e di attendere sulla vicenda il parere del Ministero degli Interni.
Nel frattempo, tra le polemiche e i consensi che incalzano, resta il fatto che una pronuncia di questo tipo, la prima in assoluto nel nostro Paese, segna un precedente unico di cui, senz’altro, altri tribunali terranno conto.
Evade il Fisco per via della crisi. La Cassazione lo assolve. In allegato il testo della sentenzaby Studio Legale Padula
Fonte: Evade il Fisco per via della crisi. La Cassazione lo assolve. In allegato il testo della sentenza
(www.StudioCataldi.it)